n. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 134 del 2012, proposto da: Luca Baccelli, Paolo Bianchi, Paolo Conti, Maria Letizia Corradini, Giancarlo Cosimi, Gloria Cristalli, Maria Cristina De Cicco, Alberto Felici, Sandro Frigio, Roberto Gagliardi, Catia Eliana Gentilucci, Paolo Giovannini, Roberto Gunnella;

Stefania Luciani, Giorgio Mancini, Fausto Marcantoni, Fabio Marchetti, Luigi Marchetti, Isolina Marota, Gabriella Marucci, Maurizio Massi, Antonino Miano, Francesco Nobili, Francesco Parillo, Paolo Passamonti, Marina Cecilia Perfumi, Fabio Petrelli, Nicola Pinto, Alberto Polzonetti, Manuela Prenna, Franco Ugo Rollo, Alessandra Roncarati, Roberto Tossici, Rosaria Volpini, Silvia Zamponi, Massimo Zerani, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Isetta Barsanti Mauceri, Marco Cuniberti, Luca Formilan, Paola Medori, con domicilio eletto presso l'Avv. Ruggero Micioni, in Ancona, corso Mazzini, 160;

Contro Universita' degli Studi di Camerino, non costituita;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

Sul ricorso numero di registro generale 135 del 2012, proposto da: Francesco Bartolini, Simone Betti, Edoardo Bressan, Federico Buonanno, Marco Buzzoni, Lina Caraceni, Maela Carletti, Gennaro Carotenuto, Dirar Uoldelul, Maria Ciotti, Raffaella Coppier, Luigi Cozzolino, Carla Danani, Francesca De Vittor, Livia Di Cola, Costanza Geddes Da Filicaia, Armando Francesconi, Gianluca Frenguelli, Vincenzo Lavenia, Natascia Leonardi, Danielle Levy, Paola Magnarelli, Nicoletta Marinelli, Laura Melosi, Raffaela Merlini, Elisabetta Michetti, Luisa Moscati, Antonella Nardi, Francesco Orilia, Roberto Palla, Maria Elena Paniconi, Tommaso Pellin, Roberto Perna, Diego Poli, Carlo Pongetti, Paolo Ramazzotti, Miria Ricci, Isabella Rosoni, Amanda Cristina Schiavone, Michela Soverchia, Stefano Spalletti, Giovanna Tassoni, Enrico Tavoletti, Massimiliano Zampi, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Isetta Barsanti Mauceri, Paola Medori, Marco Cuniberti, con domicilio eletto presso l'Avv. Ruggero Micioni, in Ancona, corso Mazzini, 160;

Sergio Labate, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cuniberti, Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Isetta Barsanti Mauceri, Paola Medori, con domicilio eletto presso l'avv. Ruggero Micioni, in Ancona, corso Mazzini, 160;

Contro Universita' degli Studi di Macerata, non costituita;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

Sul ricorso numero di registro generale 504 del 2012, proposto da: Monica Amati, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Formilan, Ruggero Micioni, Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso l'Avv. Ruggero Micioni, in Ancona, corso Mazzini, 160;

Lucia Aquilanti, Ernesto Marcheggiani, rappresentati e difesi dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri, Marco Cuniberti, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso l'Avv. Ruggero Micioni, in Ancona, corso Mazzini, 160;

Tatiana Armeni, Patrizia Bagnarelli, Giancarlo Balercia, Paolo Barbaresi, Flaviano Battelli, Tiziano Bellezze, Francesca Beolchini, Maurizio Bevilacqua, Francesca Biavasco, Davide Bizzaro, Stefano Bompadre, Emanuele Boselli, Massimo Bracci, Maurizio Brocchini, Tiziana Cacciamani, Flavio Caresana, Flavio Carsughi, Paolo Castellini, Cristiano Casucci, Gianni Cesini, Franco Chiaraluce, Francesca Comitini, Gabriele Comodi, Valeria Corinaldesi, Sara Corvaro;

Andrea Crivellini, Alessandro Cucchiarelli, Giovanna Darvini, Antonio Dell'Anno, Giovanni Di Nicola, Costanzo Di Perna, Claudia Diamantini, Monica Emanuelli, Emma Espinosa, Mara Fabri, Bruna Facinelli, Fabrizio Fiori, Rosamaria Fiorini, Ester Foppa Pedretti, Orazio Gabrielli, Roberta Galeazzi, Andrea Galli, Giancarlo Giacchetta, Elisabetta Giorgini, Eleonora Giovanetti, Leopoldo Ietto, Carlo Lorenzoni, Liana Lucchetti, Fausto Marincioni, Fabrizio Marinelli, Nicola Matteucci, Paolo Migani, Daniele Minardi, Marina Mingoia, Giovanna Rita Mobbili, Sergio Murolo, Piergiorgio Neri, Attilio Olivieri, Ike Olivotto, Matteo Claudio Palpacelli, Nicola Paone, Leonardo Pelagalli, Ferdinando Pezzella, Michela Pisani, Francesco Piva, Armanda Pugnaloni, Antonio Pusceddu, Francesco Regoli, Gian Marco Revel, Giuseppa Ribighini, Paola Riolo, Maria Letizia Ruello, Aniello Russo, Paola Russo, Franca Saccucci, Andrea Antonino Scire', Luciano Soldini, Francesco Spinozzi, Fabio Tanfani, Francesca Tittarelli, Cecilia Maria Totti, Cristina Truzzi, Pietro Varaldo, Carla Vignaroli, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Isetta Barsanti Mauceri, Marco Cuniberti, con domicilio eletto presso l'Avv. Ruggero Micioni, in Ancona, corso Mazzini, 160;

Domenico Potena, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cuniberti, Vittorio Angiolini, Iseotta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso l'Avv. Ruggero Micioni, in Ancona, corso Mazzini, 160;

Contro l'Universita' Politecnica delle Marche, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

Per l'accertamento: quanto al ricorso n. 134 del 2012: previa idonea cautela, del diritto al trattamento retributivo spettante per il triennio 2011-2013, senza tener conto del blocco degli adeguamenti e degli aumenti di cui al comma 21 dell'art. 9 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, nonche' per la condanna: delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge;

quanto al ricorso n. 135 del 2012: del diritto al trattamento retributivo spettante per il triennio 2011-2013, senza tener conto, del blocco degli adeguamenti e degli aumenti di cui al comma 21 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito in legge del 30 luglio 2010 n. 122, nonche' per la condanna: delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge;

quanto al ricorso n. 504 del 2012: del diritto al trattamento retributivo spettante per il triennio 2011 - 2013, senza tener conto del blocco degli adeguamenti e degli aumenti di cui al comma 21 dell'art. 9 del 31 maggio 2010 n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, nonche' per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge. Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Universita' Politecnica delle Marche;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Con i ricorsi in epigrafe, i professori Baccelli, Bartolini, Amati e i rispettivi consorti di lite agiscono per l'accertamento del loro diritto a vedersi corrispondere dalle intimate Universita' (presso le quali sono in servizio con le varie qualifiche di professore di prima fascia, assistente, ricercatore, etc.) il trattamento economico gia' in godimento, senza i tagli previsti dall'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, e quindi comprensivo anche degli scatti periodici previsti dall'art. 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. I ricorsi in trattazione, che vanno riuniti ex art. 70 cod. proc. amm. in ragione della evidente identita' delle questioni giuridiche sottoposte all'esame del Tribunale, si fondano sui seguenti motivi: illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, decreto-legge n. 78/2010 per contrasto con gli artt. 3, 97, 36 Cost.;

illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, decreto-legge n. 78/2010 per contrasto con gli artt. 3, 97, 36 e 53 Cost.;

illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, decreto-legge n. 78/2010 per contrasto con gli artt. 3, 97, 36 Cost., per quanto concerne l'esclusione di qualsiasi possibilita' di successivo recupero degli incrementi stipendiali oggetto del blocco;

illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, decreto-legge n. 78/2010 per contrasto con gli artt. 3, 97, 36 Cost., in relazione alla disposizione per cui le progressioni di carriera comunque denominate...

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