n. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 2013 -

IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso che: con decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. - Sede in data 16 aprile 2010 D. M. R., P. C., D. M., G. E., G. R., C. F. e C. A. venivano tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui agli artt. 113 e 590 c.p.;

alla prima udienza del 13 ottobre 2010 il Got, attesa l'assenza del Giudice titolare, rinviava all'udienza del 9 marzo 2011 ove il Got, in sostituzione del Giudice titolare, atteso che la notifica del decreto di citazione non era andata a buon fine per taluni degli imputati, ne disponeva la rinnovazione nel rispetto dei termini di legge e rinviava all'udienza del 16 novembre 2011;

a tale udienza il Giudice, verificata la regolarita' delle notifiche per tutti gli imputati, attesa l'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, cui le difese dichiaravano di aderire, previa sospensione dei termini di prescrizione, rinviava all'udienza del 6 giugno 2012;

all'udienza cosi' fissata, la prima trattata dalla scrivente, costituite le parti, ammessa la costituzione di parte civile, nulla osservando le parti, in assenza di questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento onde invitava le parti a formulare le richieste istruttorie. Ammessi i mezzi di prova come richiesti si procedeva all'esame dei testi della pubblica accusa presenti, C. A., persona offesa, e M. M. All'esito, stante l'assenza degli altri testi, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8 gennaio 2013;

a tale udienza si procedeva all'esame dei testi presenti, C. P., B. M. e C. D. All'esito dell'escussione dei predetti testi il carico di ruolo imponeva il rinvio del presente procedimento all'udienza del 25 settembre 2013. A questo punto, i difensori, avv.ti Francesco Di Paola e Pasquale Gentile, atteso il rinvio del procedimento per il prosieguo istruttorio a data successiva al 13 settembre 2013, data oltre la quale, ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 155/2012 «le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, sotto tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 2» eccepivano l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 2, legge n. 148/2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011) con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli artt. 70, 72, commi 1 e 4, e 77, comma 2, della Costituzione;

eccepivano, altresi', l'incostituzionalita' dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) limitatamente all'inclusione del Tribunale di Sala Consilina nell'elenco della tabella A9, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma 1, 76 e 97, comma 1, della Costituzione. Onde, il Giudice, sentite le parti, ritenuto opportuno fissare ai soli fini del decidere la sollevata questione di legittimita' una udienza interlocutoria, anche al fine di esaminare la documentazione prodotta dalle parti, rinviava all'udienza odierna. I termini ed i motivi delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate. 1) Decreto-legge n. 138 del 2011 e legge di conversione n. 148 del 2011 - violazione articoli 70, 72 e 77, comma secondo, della Costituzione. Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 148/2011 prevede: «il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge». Il secondo comma prevede: «il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza ...». La Corte costituzionale gia' con Sentenza n. 29 del 1995 ha affrontato i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione. In particolare, in quella occasione ha affermato il principio per cui la legge di conversione non ha efficacia sanante ed il difetto dei presupposti della straordinaria necessita' ed urgenza concreta un vizio formale del procedimento normativo trasmissibile come tale alla stessa legge di conversione. In linea di continuita' tale orientamento e' stato espresso da altre decisioni della Corte costituzionale;

da ultimo nelle Sentenze n. 171 del 2007, n. 128 del 2008, n. 355 del 2010 e n. 22 del 2012. In particolare, nella Sentenza n. 171 del 2007 e' stato affermato che la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessita' ed urgenza puo' essere oggetto di scrutinio (solo quando il difetto di tali presupposti sia evidente) su di un piano diverso da quello proprio del Parlamento in sede di conversione, perche' l'attribuzione al Governo della funzione legislativa ha carattere derogatorio ed e' compito della Corte preservare l'assetto delle fonti primarie, accertando se il riparto delle competenze tra Parlamento e Governo sia stato o meno alterato;

la legge di conversione non sana dunque i vizi del decreto, di modo che il difetto dei casi straordinari di necessita' ed urgenza si traduce, dopo l'intervento parlamentare, in un vizio procedimentale della relativa legge. Tale orientamento e' stato affermato dal Giudice delle leggi con la Sentenza n. 128 del 2008, di conforme contenuto ed esteso, poi, successivamente, con la Sentenza n. 355/2010, anche agli emendamenti aggiunti in sede di conversione del Parlamento. In particolare, con la citata Sentenza la Corte e' tornata su questa materia, riservandosi lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti di necessita' e di urgenza anche riguardo agli emendamenti aggiunti, in sede di conversione dal Parlamento, purche' questi siano omogenei rispetto al contenuto del decreto-legge. A proposito degli emendamenti eterogenei - cioe' radicalmente estranei rispetto al decreto-legge ed ai presupposti di necessita' e di urgenza che lo hanno ispirato - tale sindacato e', dunque, escluso, ma non viene, altresi', affermato che l'introduzione ex novo, in sede di conversione, di disposizioni eccentriche sia, di per se', ammissibile. La Corte, pertanto, non si e' preclusa la possibilita' di intervenire in futuro, valutando la costituzionalita' degli emendamenti eterogenei, e cio' ha fatto con la Sentenza n. 22 del 2012, ritenendo l'incostituzionalita' di talune disposizioni aggiunte al testo del decreto-legge solo durante la fase parlamentare della conversione. Il percorso logico consta di quattro passaggi argomentativi: e' dimostrata l'eterogeneita' delle norme impugnate, inserite in sede di conversione, rispetto al contenuto originario del decreto-legge;

e' rinvenuto nell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, il fondamento del requisito dell'omogeneita' del decreto-legge;

da tale requisito e' dedotta la necessaria omogeneita' della legge di conversione anch'essa imposta dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

dal riconoscimento della necessaria omogeneita' della legge di conversione rispetto al decreto-legge viene tratta la conseguenza dell'incostituzionalita' delle norme introdotte in sede di conversione che siano del tutto eterogenee rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto. Tale introduzione, infatti, implica la violazione...

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