N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 - 13 aprile 2011

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 22 maggio 2008 Adria Trading srl in liquidazione esponeva di aver intrattenuto con la BNL spa agenzia di Mestre n. 7846 dal 1993 sino al mese di aprile 2003 piu' rapporti bancari e, precisamente, due rapporti di conto corrente bancario contraddistinti dai nn. 64100 e 681082, un conto anticipi (n. 281989) e un conto sovvenzioni (n. 281475) rilevando che la banca convenuta aveva applicato tassi superiori a quelli previsti dall'art.

117, n. 7, lett. A del T.U.L.B, tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti. Precisava, altresi', che la banca aveva addebitato alla predetta societa' C.M.S., spese varie e commissioni non contrattualmente pattuite oltre che interessi ultralegali tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta.

Chiedeva, quindi, previa dichiarazione della nullita' delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle CMS, delle spese e degli interessi ultralegali che la banca fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite per le causali suindicate, oltre al risarcimento dei danni, con vittoria di spese e competenze di lite.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, la banca eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilita' dell'atto di citazione per genericita' ed indeterminatezza dei fatti costitutivi posti a base della domanda e nel merito tempestivamente eccepiva la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito in quanto decorrente il periodo prescrizionale dalla data di annotazione di ogni singola posta contestata soprattutto in relazione al conto corrente agrario n. 681082 e al conto corrente sovvenzioni n. 281475 accesi nel 1993 ed estinti nel 1994.

Deduceva, peraltro, l'avvenuta decadenza dalla contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art. 119 comma terzo del T.U. n.

385/93. Affermava, inoltre, la legittimita' delle pattuizioni (espressamente sottoscritte) - e delle annotazioni in conto corrente - relative alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi e alla commissione di massimo scoperto, l'inapplicabilita' dell'art.

1283 c.c. dovendo il contratto di conto corrente ricondursi nella disciplina degli artt. 1823 e 1833 c.c. e, in via subordinata, in quella dell'art. 1194 c.c. con applicazione della capitalizzazione semestrale o annuale e, in ulteriore via gradata, l'applicazione di un tasso di interesse semplice o quello di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) del d.lgs. n. 385/93. Il tutto con rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite.

Sulla base della documentazione in atti, il giudice istruttore ammetteva la consulenza tecnica di ufficio disponendo che il C.T.U.

determinasse l'importo da restituire al correntista sia in base all'art. 117 comma 7° T.U.B., sia in base agli interessi convenzionali considerando sia l'ipotesi di capitalizzazione annuale che quella senza capitalizzazione, con scorporo della CMS.

Il C.T.U. depositava la relazione con le seguenti ipotesi:

Parte di provvedimento in formato grafico Successivamente, all'udienza del 25 marzo 2011 il procuratore dalla banca convenuta insisteva su tutte le eccezioni gia' formulate e, in particolare, su quella di prescrizione, alla luce del decreto c.d. 'milleproroghe' convertito nella legge n. 10/2011 chiedendo che fosse disposta una integrazione della C.T.U. anche sulla base delle predetta disposizione legislativa o, in subordine, che il C.T.U.

fosse chiamato a chiarimenti.

Nelle more del giudizio e, precisamente, in data 26 febbraio 2011 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 - Supplemento ordinario n. 53 la legge 26 febbraio 2011 n.10 di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, recante 'Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie' (c.d. decreto Milleproroghe), la quale all'art. comma 1, richiamando l'allegato 'Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225' ha introdotto nell'ordinamento giuridico (con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 1) la seguente norma: 'Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n.

225: all'art. 2 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti commi:

...omissis... '61.In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge' (per facilita' di comprensione e reperimento vedansi articolo art. 2 comma 61 del testo del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 coordinato con le modifiche apportate con la legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10, secondo il testo redatto dal Ministero della giustizia ai sensi degli artt. 10 comma 2 e 3 e 11 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 - Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana).

Conseguentemente:

  1. la c.t.u., pur dovendo essere espletata sulla base dei criteri sanciti dalla sentenza n. 24418/10 della Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili, non puo' prescindere dall'applicazione della nuova norma (c.d. Decreto Milleproroghe);

  2. la portata innovativa del c.d. 'decreto Milleproroghe' si presta a varie interpretazioni, alcune delle quali palesemente in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 (principi di uguaglianza e di ragionevolezza), 24 e 102 ( diritto di tutela dei propri diritti davanti agli organi giurisdizionali ordinari), 41 e 47 ( principi di liberta' dell'iniziativa economica privata e di tutela del risparmio) della Costituzione.

    La banca convenuta, infatti, in comparsa di costituzione ha tempestivamente eccepito la prescrizione dell'azione di restituzione dell'indebito proposta dall'attore per cui, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come di recente confermato da Cass. Civ. S.U. n. 24418/10), ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto (art. 2-quinquies, comma 9 prima parte della impugnata legge), la conseguenza sarebbe l'estinzione per prescrizione del diritto dell'attore alla restituzione degli importi versati a titolo solutorio e annotati in data anteriore al 19 dicembre 1997, vale a dire annotati oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell'indebito (raccomandata notificata alla banca in data 19 dicembre 2007), che rappresenta il primo degli atti interruttivi della prescrizione risultante in atti.

  3. se la seconda parte della norma impugnata (... In ogni...

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