N. 138 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2012

LA COMMISIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI Ritenuto in fatto ed in diritto Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione in data 16 novembre 2009, la societa' Urbania S.R.L., nella persona della signora Piazza Antonella, in qualita' di amministratore unico e legale rappresentante, con sede in Trapani, C.so Piersanti Mattarella n. 130, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Scontrino del Foro di Trapani, come da mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, impugnava l'avviso di liquidazione delle imposte suppletive di registro, ipotecaria e catastale, n.

2006IT003717000, notificato il 18 luglio 2009.

Esponeva che l'atto emanato dalla Agenzia delle Entrate, Ufficio di Marsala, traeva origine da un 'errore' dell'Ufficio stesso che, in un primo momento, aveva concesso l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota ridotta dell'1%, in relazione all'acquisto di un fabbricato effettuato dalla ricorrente (in data 4 dicembre 2006) da un soggetto privato (Sig. Maltese Giorgio), mentre successivamente aveva rettificato l'aliquota, pretendendo l'applicazione della stessa nella misura ordinaria del 7%, non essendo il venditore soggetto IVA.

Esponeva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della parte I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, cosi' come modificato dal D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 conv. dalla legge n. 30/1997 'se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'I.V.A., ai sensi dell'art. 10 co. I, n. 8 bis) del d.P.R. n. 633/1972, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di fabbricati, a condizione che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni, si applica l'aliquota dell'1%', aliquota che - deduceva la ricorrente andava applicata al caso in specie, stante che la Urbania s.r.l. e' impresa che, come specificato nell'atto di acquisto, ha per oggetto proprio l'acquisto e la rivendita di fabbricati.

Sollevava questione di legittimita' costituzionale della norma sopra indicata nella parte in cui essa non prevede l'applicazione del trattamento agevolato con riferimento agli acquisti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato da soggetti privati, mentre prevede le agevolazioni nell'ipotesi in cui il venditore sia un soggetto I.V.A.

Chiedeva, pertanto, la rimessione degli atti al Giudice Costituzionale e, nel merito...

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