ORDINANZA 9 aprile 2021 - Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189. (Ordinanza n. 114). (21A02805)

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far

data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021

a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina le tipologie di soggetti legittimati alla richiesta di concessione del contributo ai fini della ricostruzione per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Visto l'art. 17-quater, quinto comma, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. «Milleproroghe»), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che introduce un nuovo comma all'art. 6 del sopracitato decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I soggetti conduttori di un immobile in virtu' di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalita' per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3»

Ritenuto necessario modificare il comma 5, dell'art. 12, dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 al fine di superare il disallineamento temporale tra il comma 1 e il comma 5 del medesimo art. 12

Ritenuto altresi' opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze e nelle leggi vigenti con riferimento agli enti parco interessati dagli interventi di ricostruzione post-sisma

Ritenuto inoltre, al fine di garantire e agevolare le attivita' previste dalle ordinanze commissariali in deroga, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, prevedendo l'istituzione dell'elenco dei professionisti per l'esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento, delle funzioni di supporto al responsabile...

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