ORDINANZA 9 aprile 2021 - Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese. (Ordinanza n. 766). (21A02318)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese

Considerato che detti eventi calamitosi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonche' alla rete dei servizi essenziali ed alle attivita' economiche e produttive

Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia

Dispone:

Art. 1

Nomina Commissario delegato e piano degli interventi

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il direttore generale della Direzione territorio e protezione civile della Regione Lombardia e' nominato Commissario delegato.

  2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le societa' a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene gli interventi e le misure prioritari, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

    1. al soccorso e all'assistenza della popolazione interessata dagli eventi ivi compresi i contributi di cui all'art. 2 nonche' alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'

    2. al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

  4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticita', il comune, la localita', le coordinate geografiche, nonche' l'indicazione del CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. Detto piano contiene altresi' l'elenco puntuale dei comuni interessati degli eventi meteorologici oggetto della delibera del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021.

  5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 6, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto. In tal caso, il piano viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento delle ulteriori risorse. Analogamente, in caso di rimodulazioni per l'impiego delle ulteriori risorse eventualmente messe a disposizione ai sensi dell'art. 6, comma 3, il medesimo piano rimodulato viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di trasferimento di dette risorse sulla contabilita' speciale.

  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato.

  7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

    Art. 2

    Contributi autonoma sistemazione

  9. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unita', in euro 700 per quelli composti da tre unita', in euro 800 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale...

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