LEGGE 16 marzo 2017, n. 30 - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile

Coming into Force04 Aprile 2017
Published date20 Marzo 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/03/20/17G00043/ORIGINAL
Enactment Date16 Marzo 2017
Official Gazette PublicationGU n.66 del 20-03-2017
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti:

    1. definizione delle attivita' di protezione civile come insieme delle attivita' volte a tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attivita' di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonche' inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalita' dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;

    2. organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilita' di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalita' di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi;

    3. attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilita', i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l'esercizio coordinato delle attivita' fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarieta' e garantendo l'unitarieta' dell'ordinamento; a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualita' di autorita' nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea e gli organismi internazionali e per coordinare l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile, nonche' al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento calamitoso assume la responsabilita' del soccorso tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;

    4. disciplina della partecipazione e delle responsabilita' dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attivita' di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunita', anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilita' sociale e con disabilita', nonche' di...

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