ORDINANZA 2 settembre 2019 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensita' che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 605). (19A05546)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia il giorno 22 giugno 2019;

Considerato che i predetti eventi, caratterizzati anche da venti forti e grandinate e movimenti franosi, hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, nonche' danni alle attivita' agricole e produttive;

Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia Romagna;

Dispone: Art. 1 Nomina commissario delegato e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione Emilia Romagna e' nominato commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi comprese societa' a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 5, entro quaranta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli...

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