ORDINANZA 12 dicembre 2019 - Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia. (Ordinanza n. 621). (19A08047)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia;

Considerato che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle opere di difesa idraulica, nonche' danni alle attivita' agricole e produttive;

Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna per consentire il soccorso e l'assistenza alla popolazione e gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b);

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Dispone: Art. 1 Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il presidente della Regione Liguria e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le societa' a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi...

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