LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4 - Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge:
Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto.
Considerato quanto segue:
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La legge ha come obiettivo una razionalizzazione delle procedure per il reclutamento del personale dirigenziale e delle procedure di mobilita' obbligatorie prima dell'indizione di concorsi pubblici;
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La legge specifica a tal fine che l'amministrazione regionale, nella valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, deve prendere in considerazione l'esperienza maturata a seguito del servizio espletato a tempo indeterminato o come dirigente a tempo determinato presso la stessa amministrazione o presso altre pubbliche amministrazioni; si specifica altresi' che e' confermata la percentuale massima di incarichi dirigenziali attribuibili presso l'amministrazione regionale di Giunta regionale e di Consiglio regionale gia' prevista dalla normativa regionale;
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Attraverso modifiche al Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale si definisce in legge, in applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la procedura da attivare necessariamente da parte della Regione e degli enti dipendenti prima di bandire procedure concorsuali, al fine di consentire la mobilita' di dipendenti della pubblica amministrazione in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i posti vacanti;
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La portata applicativa della disposizione di cui al punto 3, viene rinviata al 1° gennaio 2011 al fine di consentire all'amministrazione regionale l'adeguamento delle procedure nei termini previsti dalla legge;
Si approva la presente legge Art. 1
Reclutamento di personale dirigenziale 1. Ferme restando le percentuali di cui rispettivamente all'art.
13, comma l, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e all'art.
22-bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), qualora per il reclutamento di personale dirigenziale l'amministrazione regionale bandisca concorsi per titoli ed...
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