LEGGE REGIONALE 5 Febbraio 2008, n. 4 - Autonomia dell''Assemblea legislativa regionale.

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 13 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Assemblea legislativa regionale 1. Il consiglio regionale e' l'assemblea legislativa regionale della Toscana e rappresenta la comunita' regionale.

  1. Gli atti ufficiali del consiglio regionale, compresi quelli dei gruppi consiliari, recano l'intestazione 'Consiglio regionale Assemblea legislativa della Regione Toscana'.

    Art. 2.

    A u t o n o m i a 1. L'assemblea legislativa regionale esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari.

  2. L'autonomia dell'assemblea legislativa e' garantita dall'art.

    28 dello statuto e disciplinata dalla presente legge.

  3. L'autonomia dell'assemblea legislativa e' presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle funzioni dell'assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle:

    1. di rappresentanza della comunita' toscana;

    2. di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali;

    3. di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione;

    4. di promozione della partecipazione dei cittadini all'attivita' del consiglio regionale;

    5. di informazione e comunicazione istituzionale.

    Art. 3.

    Ambito dell'autonomia 1. L'assemblea legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalita', di imparzialita', di trasparenza, di economicita', di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

    Art. 4.

    Rappresentanza esterna ed in giudizio 1. Il Presidente del consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell'assemblea legislativa e delle sue articolazioni.

  4. Il Presidente rappresenta il consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attivita' posti in essere da soggetti politici e tecnici del consiglio regionale nell'esercizio delle competenze attinenti all'autonomia consiliare. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso e' deliberata dall'ufficio di presidenza.

  5. Per l'esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente si avvale dell'Avvocatura regionale ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

    Art. 5.

    Relazioni istituzionali 1. L'assemblea legislativa, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell'ufficio di presidenza assunta in attuazione degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nell'ambito delle disponibilita' del proprio bilancio:

    1. attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive nonche' con istituti universitari ed organismi scientifici;

    2. costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalita' previsti dalla legge;

    3. partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni.

  6. L'ufficio di presidenza, nella proposta di rendiconto, relaziona al consiglio regionale sulle attivita' svolte e sugli atti assunti ai sensi del comma 1.

  7. L'assemblea legislativa, per le analisi socio-economiche a supporto delle proprie funzioni, utilizza anche una specifica articolazione istituita nell'ambito dell'istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

    TITOLO IIAUTONOMIA DI BILANCIO E CONTABILE

    Art. 6.

    Autonomia di bilancio 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'art. 28 dello statuto.

  8. Le entrate del bilancio del consiglio regionale sono costituite da:

    1. i trasferimenti dal bilancio della Regione;

    2. i proventi delle attivita' svolte dal consiglio regionale, della vendita di beni mobili e di servizi, dei corrispettivi di contratti e convenzioni, dei corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attivita' svolte dal consiglio regionale, degli atti di liberalita', degli interessi attivi riconosciuti dall'istituto tesoriere e di ogni altro introito acquisito autonomamente;

    3. l'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

  9. Al bilancio annuale e' allegato il bilancio pluriennale.

  10. L'ufficio di presidenza sottopone annualmente al consiglio regionale per l'approvazione il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del consiglio regionale.

  11. Il consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie.

    Art. 7.

    Procedura di approvazione 1. Il bilancio annuale di previsione del consiglio regionale e' approvato dal consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza, formulata almeno sessanta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione.

    2 Immediatamente dopo la sua approvazione, il bilancio di previsione del consiglio regionale e' comunicato dal Presidente del consiglio regionale al Presidente della giunta regionale, ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione dell'ammontare del trasferimento.

  12. L'ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed e' iscritto in un'unica unita' previsionale della spesa della Regione.

  13. Il trasferimento e' effettuato in un'unica soluzione.

  14. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall' ufficio di presidenza. La deliberazione e' comunicata dal Presidente del consiglio regionale al Presidente della giunta regionale. La giunta regionale presenta al consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.

    Art. 8.

    Determinazione del fabbisogno 1. L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del consiglio regionale e' determinato in modo da garantire la piena funzionalita' del consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla base dell'andamento dell'entita' del bilancio complessivo del consiglio regionale dell'ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo statuto e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come...

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