DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 950 - Ordinamento delle Scuole militari

Coming into Force11 Settembre 1956
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date27 Agosto 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/08/27/056U0950/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date20 Giugno 1956
Official Gazette PublicationGU n.214 del 27-08-1956
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1953, n. 816, sull'ordinamento delle Scuole militari;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1.

Le Scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66

Art 2.

I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alte Scuole militari di ordine classico e scientifico.

I programmi svolti presso le Scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il secondo, terzo, quarto e quinto anno di liceo scientifico.

Art 2.

I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alte Scuole militari di ordine classico e scientifico.

I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66

Art 3.

Le ammissioni alle Scuole militari si effettuano mediante concorso, per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico ovvero al secondo anno del liceo scientifico.

Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresi', il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo art. 18.

Art 3.

Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico.

Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresi', il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo art. 18.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66

Art 4.

Salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 possono partecipare ai concorsi di ammissione i cittadini italiani che:

  1. al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 14° o il 15° anno di eta' e non superato il 17° o 18° a seconda che aspirino ad essere ammessi al liceo scientifico o al liceo classico;

  2. siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico o di promozione o idoneita' alla seconda classe del liceo scientifico;

  3. abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

  4. siano di sana e robusta costituzione fisica ed abbiano superato apposito esperimento di educazione fisica, secondo le modalita' e i programmi fissati con disposizione ministeriale.

Art 4.

Salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 possono partecipare ai concorsi di ammissione i cittadini italiani che:

a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo la ammissione abbiano compiuto il 140 o il 15° anno di eta' e non superato il 160 o 170 a seconda che aspirino ad essere ammessi al liceo scientifico o al liceo classico;

  1. siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico o di promozione o idoneita' alla seconda classe del liceo scientifico;

  2. abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

  3. siano di sana e robusta costituzione fisica ed abbiano superato apposito esperimento di educazione fisica, secondo le modalita' e i programmi fissati con disposizione ministeriale.

Art 4.

Salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 possono partecipare ai concorsi di ammissione i cittadini italiani che:

  1. al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo la ammissione abbiano compiuto il 140 o il 15° anno di eta' e non superato il 160 o 170 a seconda che aspirino ad essere ammessi al liceo scientifico o al liceo classico;

  2. siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico o di promozione o idoneita' alla seconda classe del liceo scientifico;

  3. abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali allievi delle scuole militari.

Art 4.

Salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 possono partecipare ai concorsi di ammissione i cittadini italiani che:

a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°;

b) siano in possesso del titolo di promozione o di idoneita' rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;

  1. abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

  2. siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali allievi delle scuole militari.

Art 4.

Salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 possono partecipare ai concorsi di ammissione i cittadini italiani che:

  1. al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°;

  2. siano in possesso del titolo di promozione o di idoneita' rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico;

  3. abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale quali allievi delle scuole militari.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66

Art 5.

Gli esami di concorso consistono:

per gli aspiranti al primo anno del liceo classico, in una prova scritta di italiano ed in una prova orale di matematica sui programmi del ginnasio superiore;

per gli aspiranti al secondo anno del liceo scientifico, in una prova scritta di italiano ed in una prova orale di matematica sui programmi del primo liceo scientifico.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva e' determinata dalla media dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale.

Art 5.

((I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti ad un accertamento psico-fisico consistente nello svolgimento di un colloquio psico-attitudinale ed in una prova di educazione fisica, secondo le modalita' ed i programmi fissati con disposizione ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico.

I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al precedente comma sono ammessi a sostenere una prova orale di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore, se aspiranti al primo anno del liceo classico, o sulle materie del primo anno del liceo scientifico, se aspiranti al secondo anno di detto liceo.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi)).

Art 5.

I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti ad un accertamento psico-fisico consistente nello svolgimento di un colloquio psico-attitudinale ed in una prova di educazione fisica, secondo le modalita' ed i programmi fissati con disposizione ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico.

I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al precedente comma sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e del secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art 5.

((I candidati risultati idonei alla visita medica e agli accertamenti psico-attitudinali sono ammessi a sostenere una prova di educazione fisica secondo le modalita' fissate con disposizione ministeriale ed una prova orale di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore, se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e del secondo anno del liceo scientifico se aspiranti al terzo anno di detto liceo.

La prova di educazione fisica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova)).

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66

Art 6.

Gli idonei vengono iscritti in due distinti graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una per gli aspiranti al liceo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT