IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 luglio 1926, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi nei collegi militari, quale risulta modificato dai regi decreti 3 ottobre 1929, n. 1860, 30 aprile 1934, n. 815, 23 luglio 1937, n. 1519, e 21 novembre 1940, n. 19461;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 21 febbraio 1938, n. 329;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 365, sull'ordinamento dell'Esercito;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1.
I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle scuole militari sono di ordine classico e scientifico.
I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il secondo, terzo, quarto e quinto anno di liceo scientifico, integrati da un apposito corso di matematica.
Le ammissioni si effettuano esclusivamente al primo anno del liceo classico ovvero al secondo anno del liceo scientifico.