DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1953, n. 816 - Ordinamento delle scuole militari

Coming into Force17 Novembre 1953
Published date02 Novembre 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/11/02/053U0816/ORIGINAL
Enactment Date24 Settembre 1953
Official Gazette PublicationGU n.252 del 02-11-1953
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 luglio 1926, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi nei collegi militari, quale risulta modificato dai regi decreti 3 ottobre 1929, n. 1860, 30 aprile 1934, n. 815, 23 luglio 1937, n. 1519, e 21 novembre 1940, n. 19461;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 21 febbraio 1938, n. 329;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 365, sull'ordinamento dell'Esercito;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1.

I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle scuole militari sono di ordine classico e scientifico.

I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il secondo, terzo, quarto e quinto anno di liceo scientifico, integrati da un apposito corso di matematica.

Le ammissioni si effettuano esclusivamente al primo anno del liceo classico ovvero al secondo anno del liceo scientifico.

Art 2.

I posti disponibili nelle scuole militari vengono conferiti per concorso fra i cittadini italiani che:

  1. al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 14° o il 15° anno di eta' e non superato il 17° o il 18° a seconda che aspirino ad essere ammessi al liceo scientifico o al liceo classico;

  2. siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico od alla seconda classe del liceo scientifico;

  3. abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati mai espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

  4. siano di sana e robusta costituzione fisica ed abbiano superato apposito esperimento di educazione fisica, secondo le modalita' e i programmi fissati con disposizione ministeriale.

Art 3.

Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari.

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