LEGGE 9 maggio 1940, n. 368 - Ordinamento del Regio esercito

Coming into Force30 Maggio 1940
End of Effective Date16 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/05/15/040U0368/CONSOLIDATED/20101215
Published date15 Maggio 1940
Enactment Date09 Maggio 1940
Official Gazette PublicationGU n.113 del 15-05-1940 - Suppl. Ordinario n. 113
CAPO I NORME GENERALI.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

La parte metropolitana, anche se dislocata nel territorio dell'Africa italiana o dei possedimenti, e' alla dipendenza del Ministero della guerra, il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale e' alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero dell'Africa italiana, che vi provvede con i bilanci dei dipendenti governi.

Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana; l'organizzazione della parte coloniale e' stabilita da altre disposizioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 11

Art 2.

Il Regio esercito e' costituito dal seguente personale militare:

  1. ufficiali;

  2. sottufficiali;

  3. truppa.

  1. UFFICIALI.

    La gerarchia nei gradi di ufficiale e' la seguente:

    Primo Maresciallo dell'Impero.

    Ufficiali generali:

    Maresciallo d'Italia;

    Generale d'armata;

    Generale di corpo d'armata;

    Generale di divisione; tenente generale;

    Generale di brigata; maggiore generale.

    Il grado di Maresciallo d'Italia e' conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

    Il grado di generale d'armata e' conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra.

    In pace possono essere designati per il comando di una armata in guerra generali di corpo d'armata in servizio permanente.

    Ufficiali superiori:

    Colonnello;

    Tenente colonnello;

    Maggiore.

    Ufficiali inferiori:

    Capitano;

    Ufficiali subalterni:

    Tenente;

    Sottotenente; maestro direttore di banda; maestro di scherma.

  2. SOTTUFFICIALI.

    La gerarchia nei gradi di sottufficiale e' la seguente:

    Aiutante di battaglia;

    Maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);

    Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;

    Sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

    Il grado di aiutante di battaglia e' conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.

  3. TRUPPA.

    La gerarchia nei gradi di truppa e' la seguente:

    Caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;

    Caporale, carabiniere;

    Appuntato;

    Soldato, allievo carabiniere.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

  1. ) stato maggiore;

  2. ) istituti militari;

  3. ) arma dei carabinieri Reali;

  4. ) arma di fanteria;

  5. ) arma di cavalleria;

  6. ) arma di artiglieria e servizio tecnico delle armi e delle munizioni;

  7. ) arma del genio e servizio studi ed esperienze del genio;

  8. ) guardia alla frontiera;

  9. ) corpo automobilistico e servizio tecnico automobilistico;

  10. ) servizio chimico;

  11. ) servizio sanitario;

  12. ) servizio di commissariato;

  13. ) servizio di amministrazione;

  14. ) servizio veterinario;

  15. ) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;

  16. ) servizio dei depositi cavalli stalloni;

  17. ) servizio geografico;

  18. ) distretti militari;

  19. ) tribunale supremo militare; tribunali militari;

  20. ) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

  21. ) enti vari.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessita' unita' delle diverse armi, corpi e servici.

Tali unita' vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.

La costituzione di dette unita' e' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

Art 3.

Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

  1. ) stato maggiore;

  2. ) istituti militari;

  3. ) arma dei carabinieri Reali;

  4. ) arma di fanteria;

  5. ) arma di cavalleria;

  6. ) arma di artiglieria e servizio tecnico di artiglieria; 3

  7. ) arma del genio e servizio tecnico del genio;3

  8. ) guardia alla frontiera;

  9. ) corpo automobilistico e servizio tecnico della motorizzazione;3

  10. ) servizio chimico;

  11. ) servizio sanitario;

  12. ) servizio di commissariato;

  13. ) servizio di amministrazione;

  14. ) servizio veterinario;

  15. ) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;

  16. ) servizio dei depositi cavalli stalloni;

  17. ) servizio geografico;

  18. ) distretti militari;

  19. ) tribunale supremo militare; tribunali militari;

  20. ) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

  21. ) enti vari.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessita' unita' delle diverse armi, corpi e servici.

Tali unita' vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.

La costituzione di dette unita' e' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito. AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

Art 3.

Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

  1. ) stato maggiore;

  2. ) istituti militari;

  3. ) arma dei carabinieri Reali;

  4. ) arma di fanteria;

  5. ) arma di cavalleria;

  6. ) arma di artiglieria e servizio tecnico di artiglieria; (3)

  7. ) arma del genio e servizio tecnico del genio;(3)

  8. ) guardia alla frontiera;

  9. ) corpo automobilistico e servizio tecnico della motorizzazione; (3)

  10. ) servizio chimico;

  11. ) servizio sanitario;

  12. ) servizio di commissariato;

  13. ) servizio di amministrazione;

  14. ) servizio veterinario;

  15. ) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;

  16. ) servizio dei depositi cavalli stalloni;

  17. ) servizio geografico;

  18. ) distretti militari;

  19. ) tribunale supremo militare; tribunali militari;

  20. ) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

  21. ) enti vari.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessita' unita' delle diverse armi, corpi e servici.

Tali unita' vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.

La costituzione di dette unita' e' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal...

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