DECRETO 15 luglio 2003 - Quarta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'I.N.P.S

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato (art. 13), concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.; Considerato che 1'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato in data 29 novembre 1999 tra l'I.N.P.S. e la societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 17 maggio 2001, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti in data 18 luglio 2002, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 23 maggio 2002, prevedono la possibilita' per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi da parte della societa' di cartolarizzazione a titolo di anticipazione del corrispettivo finale previsto nei menzionati contratti e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli, o la contrazione di prestiti, a fronte dei crediti contributivi precedentemente ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione; Considerato inoltre che, relativamente a tali altri crediti contributivi ceduti, e' versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale, a titolo definitivo, ed in una eventuale quota finale, sempreche' cio' sia disposto da uno o piu' decreti emessi ai sensi del comma 2 dell'art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli precedentemente emessi; Visto il decreto emesso il 17 marzo 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale e' stato dato avvio ad una quarta fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi del comma 18 dell'art. 13 e dei citati articoli 3.2 dei contratti di cessione dei crediti stipulati dall'I.N.P.S., rispettivamente, in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002; Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 dell'art. 13, ai sensi dei quali, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emessi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le tipologie ed il valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre per finanziare il pagamento del prezzo, nonche' gli impegni accessori che l'I.N.P.S. assume, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione; Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, l'incarico di consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione e' assolto dalle agenzie di rating; Decreta

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13, l'I.N.P.S. cede alla societa' di cartolarizzazione Societa' di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a. (SCCI), costituita ai sensi

del comma 4 dell'art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i Crediti aziende), i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i Crediti artigiani e commercianti), nonche' i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e delle aziende agricole (i Crediti agricoli), di seguito collettivamente indicati come Crediti Ceduti, unitamente ai relativi oneri accessori per interessi e sanzioni civili, la cui cessione per le medesime categorie, di cui ai contratti di cessione stipulati in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, si riconferma in considerazione dell'unitarieta' del portafoglio a garanzia dei titoli emessi ai sensi del successivo art. 5. I Crediti Ceduti comprendono quelli che

i) (a) siano maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2001 ed entro la data del 31 dicembre 2002, per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati contabilizzati dall'I.N.P.S.

per l'anno finanziario 2002; e (b) siano maturati o matureranno successivamente alla data del 31 dicembre 2002 ed entro la data del 31 dicembre 2003, per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati o che saranno contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2003; e ii) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 31 maggio 2003 compreso; e iii) non siano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore e disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il giorno immediatamente precedente ciascuna data di consegna degli elenchi dei Crediti Ceduti, che l'I.N.P.S. dovra' predisporre e trasmettere a SCCI come di seguito indicato.

In relazione ai Crediti Ceduti, l'I.N.P.S. garantisce a SCCI l'importo nominale minimo di cessione di euro 3.500.000.000,00, relativamente ai crediti indicati al precedente punto i), lettera (a), suddiviso in euro 1.855.000.000,00 di Crediti aziende, euro 1.050.000.000,00 di Crediti artigiani e commercianti ed euro 595.000.000,00 di Crediti agricoli, e di euro 3.393.000.000,00 relativamente ai crediti indicati al precedente punto i), lettera (b), suddiviso in euro 1.859.000.000,00 di Crediti aziende, euro 977.000.000,00 di Crediti artigiani e commercianti ed euro 557.000.000,00 di Crediti agricoli. L'I.N.P.S. redige, ai sensi del comma 6 dell'art. 13, appositi elenchi dei Crediti Ceduti entro e non oltre il 31 ottobre 2003, relativamente ai Crediti Ceduti di cui al precedente punto i), lettera (a), ed entro e non oltre il 31 maggio 2004, relativamente ai Crediti Ceduti di cui al precedente punto i), lettera (b).

Disciplina, inoltre, i meccanismi di aggiustamento, tenendo conto anche di eventuali eccedenze relative ai crediti di cui al precedente punto i), lettera (a), da applicarsi tra ciascuna tipologia di Crediti Ceduti di cui al precedente punto i), lettera (b), quali risultanti dagli elenchi, nel caso in cui si verifichino eccedenze o carenze rispetto ai relativi importi nominali minimi garantiti, eventualmente ricalcolati per far fronte alle eventuali carenze dei Crediti Ceduti di cui al precedente punto i) lettera (a). In particolare saranno adottati per sopperire alle carenze di crediti residue dopo l'applicazione dei meccanismi di aggiustamento di cui sopra: (1) i meccanismi di cessione di ulteriori crediti contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 2003, che l'I.N.P.S. e' tenuto a cedere o, in subordine, (2) le modalita' di calcolo degli importi che l'I.N.P.S. e' tenuto a corrispondere in contanti a SCCI, qualora le cessioni di cui al punto (1) del presente capoverso non risultassero attuabili, attuate o sufficienti.

Ai fini degli aggiustamenti tra categorie di crediti e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra, i Crediti aziende, i Crediti artigiani e commercianti, ed i Crediti agricoli sono conteggiati per un importo da definire nel contratto di cessione con l'approvazione delle agenzie di rating coinvolte nell'emissione sulla base delle proiezioni di incasso relativa a ciascuna categoria nel modello finanziario dell'operazione, e comunque

a) i Crediti aziende saranno conteggiati per un importo pari al 200% rispetto ai Crediti agricoli e per un importo pari al 170% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti; b) i Crediti artigiani e commercianti saranno conteggiati per un importo pari al 40% rispetto ai Crediti aziende e per...

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