LEGGE 5 novembre 1999, n. 402 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonche' di societa' per la gestione dei rimborsi

Coming into Force07 Novembre 1999
Enactment Date05 Novembre 1999
Published date06 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/11/06/099G0480/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.261 del 06-11-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonche' di societa' per la gestione dei rimborsi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio

dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica

Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1999, N. 308

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "somme aggiuntive" sono inserite le seguenti: "come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni"; dopo le parole: "uno o piu' consulenti" sono inserite le seguenti: "con comprovata esperienza tecnico-economica"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'INPS si avvale altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti";

al comma 1, la lettera b) e sostituita dalla seguente:

"b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo...

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