DECRETO 11 marzo 2005 - Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 11 marzo 2005 Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di

controllo e delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni

di montaggio e di riparazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del

ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e la direttiva n. 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85; Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali ed in particolare gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'art. 29, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, relativo alla facolta', da parte del Ministero delle attivita' produttive, di avvalersi degli uffici delle camere di commercio; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdoªtaine des entreprises et des activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna, per il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, ed in particolare l'art. 3, comma 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.

532, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; A d o t t a il seguente decreto

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di omologazione dell'apparecchio di controllo e delle relative carte tachigrafiche nonche' i requisiti che i centri tecnici devono possedere per il montaggio, le verifiche, i controlli e le riparazioni dei tachigrafi digitali.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per

    1. «centri tecnici»: i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002; b) «tachigrafo digitale»: l'apparecchio di controllo conforme ai requisiti di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre 2003, n. 361; c) «unita' elettronica di bordo» il tachigrafo digitale di cui alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento; d) «carta tachigrafica» una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo; e) «omologazione»: la procedura in base alla quale il Ministero certifica che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione; f) «montaggio» l'installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale; g) «riparazione» ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unita' elettronica di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso; h) «intervento tecnico»: una qualsiasi delle operazioni di cui all'art. 12 e ai capitoli V e VI dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le riparazioni del sensore e dell'unita' elettronica di bordo del tachigrafo digitale; i) «controlli periodici»: i controlli degli apparecchi montati sui veicoli, effettuati dopo ogni riparazione e almeno ogni due anni a partire dall'ultimo controllo; tali controlli prevedono anche la taratura; l) «taratura»: l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, da conservare nei dati memorizzati; m) «Ministero»: il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; n) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    Art. 3.

    Omologazioni

  3. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nel settore dei trasporti su strada, di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche, previo accertamento della loro conformita' alle disposizioni del predetto regolamento CEE, come modificato ed integrato.

  4. La richiesta di omologazione e' presentata dal fabbricante al Ministero. Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

  5. La scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo o per la carta tachigrafica viene rilasciata dal Ministero, secondo le disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85, a seguito della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato funzionale e di un certificato di interoperabilita', di cui all'allegato I B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/98, come sostituto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1360/2002.

  6. Il certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al fabbricante a seguito dell'esecuzione, con esito positivo, delle prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.

    Art. 4.

    Incompatibilita' 1. I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attivita' di trasporto su strada.

    Art. 5.

    Centri tecnici autorizzati

  7. Possono essere autorizzati, in qualita' di centri tecnici, i seguenti soggetti

    1. i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali; b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali; c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonche' le officine concessionarie; d) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.

  8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oltre a svolgere le attivita' di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, installati durante il processo di fabbricazione dei veicoli o delle carrozzerie, possono richiedere di svolgere anche i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni.

    Art. 6.

    Requisiti dei centri tecnici

  9. I soggetti cui alle lettere a) e b) dell'art...

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