L'oggetto e le fonti del diritto dei mercati finanziari

AutoreMarco Fratini
Pagine19-30
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Capitolo Primo
L’oggetto e le fonti del diritto dei mercati finanziari
SOMMARIO: 1. Identità e autonomia del diritto dei mercati finanziari. - 2. L’oggetto del diritto dei
mercati finanziari. - 3. Il diritto dei mercati finanziari come ordinamento settoriale. - 4. Le fonti
del diritto dei mercati finanziari: un sistema multilevel. - 4.1 Il diritto dell’Unione europea. - 4.2
Il rapporto tra diritto europeo e diritto nazionale. - 4.3 La Costituzione e le fonti primarie. - 4.4
Le fonti secondarie. - 4.5 La soft regulation - 4.6 L’autoregolamentazione. - Bibliografia.
1. Identità e autonomia del diritto dei mercati finanziari
Il mercato finanziario, nelle moderne economie, assolve una funzione di allo-
cazione delle risorse, collegando il risparmio all’investimento e trasferendo ric-
chezza dai soggetti che la accumulano verso i soggetti che la reimpiegano in termi-
ni produttivi. In tal modo, il mercato finanziario consente di distribuire risorse at-
tuali che possono essere investite per creare risorse future, alimentando il processo
di crescita del sistema economico. Esso, dunque, costituisce una struttura fonda-
mentale dell’economia reale, poiché ne migliora l’efficienza e la capacità di pro-
durre ricchezza, promuovendo l’occupazione, stimolando la competitività e la cre-
scita sociale. Tale è la ragione per cui lo sviluppo, il progresso e l’efficienza
dell’economia finanziaria costituiscono, oggi, un’esigenza avvertita non solo dagli
attori del mercato finanziario, ma anche dagli attori dell’economia reale.
Tale esigenza costituisce il sostrato della disciplina del mercato finanziario,
per tale intendendosi l’insieme delle regole che hanno come obiettivo funzionale
finale la tutela degli investitori e che costituiscono quella “garanzia di sicurezza”
del mercato in grado di offrire al risparmio il livello di protezione necessario ad at-
trarre e incentivare gli investimenti. Regole, quindi, che fungono da collettore del
risparmio, sottraendolo a impieghi alternativi.
Il diritto dei mercati finanziari opera in diversi modi e su diversi piani al fine
di rendere funzionale ed efficiente il processo di allocazione delle risorse e di ga-
rantire protezione agli investitori, individuando i soggetti (e i presidi, anche orga-
nizzativi, che gli stessi debbono adottare affinché possano essere) legittimati ad ope-
rare sul mercato, formulando le regole di esercizio delle loro attività e attribuendo
poteri pubblicistici di controllo e di repressione ad organi deputati alla vigilanza.
Il diritto dei mercati finanziari, in passato, sotto il profilo identificativo, ha vis-
suto fasi alterne. Originariamente, esso è stato concepito in maniera così intima con
il diritto commerciale (e, in particolare, con il diritto societario) da non potergli ri-
conoscere alcuna identità propria. Più di recente, invece, a seguito dello sviluppo
dell’economia finanziaria e dell’evoluzione normativa in materia, il diritto dei mer-
cati finanziari ha assunto fisionomia e autonomia proprie, in virtù del diverso og-
getto e del differente scopo che orienta tale materia rispetto al diritto societario:
quest’ultimo tende alla tutela delle minoranze azionarie, nell’ambito della disciplina del
governo societario, mentre il diritto dei mercati finanziari mira alla tutela degli inve-
stitori, nell’ambito della disciplina delle regole di funzionamento dei mercati e di
comportamento dei suoi operatori.

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