DELIBERAZIONE 5 agosto 2003 - Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate Retail e Wholesale. (Deliberazione n. 304/03/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 5 agosto 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n.

197; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221; Vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 19 giugno 1992, serie L, n.

165; Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 26 ottobre 1997, serie L, n. 295; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n.

74; Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime; Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»); Vista la propria delibera n. 66/98, recante «Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263; Vista la propria delibera n. 101/99, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155; Vista la propria delibera n. 171/99, recante «regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n.

193; Vista la propria delibera n. 197/99, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato», pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' n. 1/1999; Vista la propria delibera n. 389/00/CONS, recante «Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa' Telecom Italia S.p.A.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168; Vista la propria delibera n. 71l/00/CONS, recante «Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della societa' Telecom Italia S.p.A.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193; Vista la propria delibera n. 266/0l/CONS, recante «Integrazione della delibera n. 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n.

160; Vista la propria delibera n. 393/0l/CONS, «Offerta wholesale di linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.A.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n.

259; Vista la propria delibera n. 59/02/CONS, recante «Offerta di linee affittate wholesale da parte della societa' Telecom Italia S.p.A.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61; Vista la propria delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n.

153; Vista la propria delibera n. 350/02/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 novembre 2002 n. 278; Vista la propria delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134; Visti gli atti del procedimento; Considerato quanto segue

  1. Il quadro normativo di riferimento comunitario e nazionale e le determinazioni dell'Autorita'.

    La normativa comunitaria vigente (direttiva 92/44/CE, modificata dalla direttiva 97/51/CE) definisce il servizio di linee affittate, come «le infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacita' di trasmissione trasparente tra punti terminali di una stessa rete e che non includono la commutazione su richiesta». La direttiva impone (articoli 8, comma 2, e 10, comma 1) agli organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (SPM) nel mercato nazionale delle linee affittate di rispettare i principi di orientamento al costo, trasparenza, obiettivita' e non discriminazione nella determinazione delle relative condizioni economiche. La direttiva dispone altresi' che le tariffe per le linee affittate debbano essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente e debbano riflettere i costi relativi agli elementi di rete utilizzati per fornire il servizio.

    Tali principi regolamentari sono stati trasposti nella normativa nazionale, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n.

    318/1997, che ha recepito la normativa comunitaria nel settore delle telecomunicazioni (si vedano, in particolare gli articoli 7, 8 e 9) e del Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, che ha recepito la direttiva 97/51/CEE.

    Sulla base del quadro normativo comunitario e nazionale, l'Autorita' e' intervenuta piu' volte sul mercato delle linee affittate. Inizialmente, con la delibera n. 66/98 l'Autorita' ha autorizzato Telecom Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per l'offerta delle linee affittate, riservandosi di rivedere tali condizioni economiche in una fase successiva di verifica dei criteri di contabilita' dei costi e di separazione contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria [98/322/CEE] e degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.

    318/1997, ovvero di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 7, comma 1 del medesimo provvedimento.

    Con la delibera n. 171/99, l'Autorita' ha ribadito che il servizio di linee affittate da parte di operatori notificati come aventi notevole forza di mercato rientra tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo e all'obbligo di separazione contabile e, nel corso dello stesso anno, con la delibera n. 19/99, ha notificato Telecom Italia come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei servizi delle linee affittate.

    Successivamente, con la delibera n. 389/00/CONS, l'Autorita', nel precisare la distinzione tra il servizio di circuiti di interconnessione e quello di linee affittate, ha sottolineato il duplice ruolo che queste ultime ricoprono nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, esse costituiscono un servizio rivolto alla clientela finale e, dall'altro lato...

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