DECRETO-LEGGE 11 novembre 2016, n. 205 - Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

Coming into Force11 Novembre 2016
End of Effective Date18 Dicembre 2016
Enactment Date11 Novembre 2016
Published date11 Novembre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/11/11/16G00218/CONSOLIDATED/20170111
Official Gazette PublicationGU n.264 del 11-11-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016 e n. 399 del 10 ottobre 2016, adottate in attuazione della delibera del 25 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 400 del 31 ottobre 2016, adottata in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, aggravando situazioni preesistenti ed interessando ulteriori aree, a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dal presente decreto, valutandone la congruita' in relazione ai danni riscontrati. In particolare, l'elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto dei danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull'identita' dell'aggregato urbano e sull'omogeneita' delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, applicare tutte le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo decreto-legge, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L'elenco proposto dal Commissario e' approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applica anche agli eventi sismici oggetto del presente decreto.

  2. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 opera con i poteri di cui al medesimo decreto-legge e al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229 1

Art 2.

Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori

  1. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunita' locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private, e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessita' pubblica e valgono anche quale provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

  2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, avviene con modalita' definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione alla effettiva capacita' operativa dei soggetti individuati.

  3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.

  4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a, ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralita' di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilita' dei container di cui al comma 1, nonche' correlati servizi e beni strumentali.

  5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in relazione alle modalita' di esecuzione della fornitura.

  6. Quando non e' possibile individuare piu' operatori economici per l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 puo' svolgersi con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilita' di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.

  7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

  8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, puo'...

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