Regolamento recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni degli alloggi di servizio di cui all'articolo 7, lettera b), della legge 1 dicembre 1986, n. 831
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo
della Guardia di finanza;
Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 831, recante: "Disposizione per
la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle
esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di
finanza", che all'articolo 7, comma 1, prevede la classificazione
degli alloggi di servizio in alloggi gratuiti connessi all'incarico
(ASGI) ed alloggi in temporanea concessione (ASTC);
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988, e
successive modificazioni ed integrazioni, registrato alla Corte dei
conti in data 21 marzo 1988, registro n. 15 Finanze, foglio n. 145,
concernente la disciplina per l'assegnazione degli alloggi di
servizio in temporanea concessione agli ufficiali, sottufficiali,
appuntati e finanzieri;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1990, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, registrato alla Corte
dei conti in data 21 settembre 1990, registro n. 23 Finanze, foglio
n. 72, con il quale sono stati determinati i canoni di concessione
degli ASTC con effetto dal 1 maggio 1987;
Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
secondo il quale la determinazione dei nuovi canoni di concessione
degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa,
previsto nello stesso articolo, trova applicazione anche per gli
alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b), della citata legge n. 831 del 1986 (ASTC);
Visto l'articolo 43, comma 2, della predetta legge n. 724 del 1994,
che ha modificato l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 831
del 1986, secondo il quale i criteri per la determinazione dei canoni
relativi agli alloggi in temporanea concessione sono stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in
materia di definizione dell'equo canone;
Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante la disciplina delle
locazioni di immobili urbani;
Considerato che gli ASTC, concessi in uso dalla Guardia di finanza
al proprio personale, sono strettamente preordinati a garantire la
funzionailta' dei comandi e reparti della stessa Guardia di finanza;
Ritenuta la necessita' di determinare i canoni di concessione
relativi agli alloggi di servizio in temporanea concessione al
personale del Corpo della Guardia di finanza;
Sentito il parere favorevole espresso sul presente decreto dal
Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 3-8745 del 17 dicembre 1997);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, gli alloggi di servizio in
temporanea concessione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 1 dicembre 1986, n. 831 sono soggetti all'adeguamento del
canone previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
Art. 2.
Determinazione del canone
1. Ai fini dell'articolo 1, il canone mensile di concessione
amministrativa e' determinato dal prodotto del valore mensile al
metro quadrato di superficie, calcolato su base nazionale, per la
superficie convenzionale e per coefficienti correttivi, secondo
quanto indicato agli articoli successivi,
2. Qualora il canone cosi' calcolato risulti superiore a quello
derivante dalla normativa vigente in materia di equo canone, al
concessionario dell'alloggio viene applicato quest'ultimo.
Art. 3.
Valore mensile al metro quadrato
di superficie su base nazionale
1. Il valore mensile al metro quadrato di superficie su base
nazionale e' determinato dal valore medio del costo base al metro
quadrato relativo all'anno 1975 (L. 237.500) moltiplicato per i
coefficienti medi relativi alla tipologia (0,925), alla demografia
(0,975), all'ubicazione (1,10), nonche' per il valore fisso di 0,0385
e diviso per 12.
2. Il valore mensile al metro quadrato, cosi' calcolato, e'
rivalutato del 308,85 per cento, pari al 75 per cento delle
variazioni dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati intervenute tra il mese di giugno
1976 ed il mese di giugno 1994.
3. Il dato ottenuto ai sensi dei commi 1 e 2 (L. 3.090) rappresenta
il valore mensile al metro quadrato di superficie valido in tutto il
territorio nazionale.
Art. 4.
Superficie convenzionale e coefficienti correttivi
1. La superficie convenzionale ed i coefficienti correttivi
relativi al livello di piano, alla vetusta' e allo stato di
manutenzione e conservazione sono quelli previsti agli articoli 13,
19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di
completo restauro, per anno di costruzione s'intende quello in cui
detti lavori sono stati ultimati.
3. I comandi e gli enti amministrativi della Guardia di finanza
preposti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle
finanze 13 gennaio 1988 richiamato in premessa, alla gestione degli
alloggi di servizio in temporanea concessione individuano, per le
unita' abitative gestite, l'anno di costruzione, di ristrutturazione
o di restauro cui fare riferimento.
Art. 5.
Aggiornamento annuale del canone
1. Il canone determinato in applicazione del presente decreto viene
aggiornato annualmente, a partire dal 1 luglio 1996, in misura pari
al 75 per cento delle variazioni, accertate dall'ISTAT,
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati verificatesi nell'anno precedente.
Art. 6.
Riscossione canoni gia' maturati
1. I canoni maturati e non riscossi fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono corrisposti, in aggiunta al canone
determinato ai sensi del presente decreto, in ventiquattro rate
mensili senza interessi.
Art. 7.
Abrogazione di norme
1. Il decreto interministeriale 3 maggio 1990, richiamato in
premessa, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19...
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