Regolamento recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni degli alloggi di servizio di cui all'articolo 7, lettera b), della legge 1 dicembre 1986, n. 831

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo

della Guardia di finanza;

Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 831, recante: "Disposizione per

la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle

esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di

finanza", che all'articolo 7, comma 1, prevede la classificazione

degli alloggi di servizio in alloggi gratuiti connessi all'incarico

(ASGI) ed alloggi in temporanea concessione (ASTC);

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988, e

successive modificazioni ed integrazioni, registrato alla Corte dei

conti in data 21 marzo 1988, registro n. 15 Finanze, foglio n. 145,

concernente la disciplina per l'assegnazione degli alloggi di

servizio in temporanea concessione agli ufficiali, sottufficiali,

appuntati e finanzieri;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1990, di

concerto con il Ministro dei lavori pubblici, registrato alla Corte

dei conti in data 21 settembre 1990, registro n. 23 Finanze, foglio

n. 72, con il quale sono stati determinati i canoni di concessione

degli ASTC con effetto dal 1 maggio 1987;

Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,

secondo il quale la determinazione dei nuovi canoni di concessione

degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa,

previsto nello stesso articolo, trova applicazione anche per gli

alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7,

comma 1, lettera b), della citata legge n. 831 del 1986 (ASTC);

Visto l'articolo 43, comma 2, della predetta legge n. 724 del 1994,

che ha modificato l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 831

del 1986, secondo il quale i criteri per la determinazione dei canoni

relativi agli alloggi in temporanea concessione sono stabiliti con

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei

lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in

materia di definizione dell'equo canone;

Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante la disciplina delle

locazioni di immobili urbani;

Considerato che gli ASTC, concessi in uso dalla Guardia di finanza

al proprio personale, sono strettamente preordinati a garantire la

funzionailta' dei comandi e reparti della stessa Guardia di finanza;

Ritenuta la necessita' di determinare i canoni di concessione

relativi agli alloggi di servizio in temporanea concessione al

personale del Corpo della Guardia di finanza;

Sentito il parere favorevole espresso sul presente decreto dal

Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a

norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988

(nota n. 3-8745 del 17 dicembre 1997);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, gli alloggi di servizio in

temporanea concessione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),

della legge 1 dicembre 1986, n. 831 sono soggetti all'adeguamento del

canone previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre

1994, n. 724.

Art. 2.

Determinazione del canone

1. Ai fini dell'articolo 1, il canone mensile di concessione

amministrativa e' determinato dal prodotto del valore mensile al

metro quadrato di superficie, calcolato su base nazionale, per la

superficie convenzionale e per coefficienti correttivi, secondo

quanto indicato agli articoli successivi,

2. Qualora il canone cosi' calcolato risulti superiore a quello

derivante dalla normativa vigente in materia di equo canone, al

concessionario dell'alloggio viene applicato quest'ultimo.

Art. 3.

Valore mensile al metro quadrato

di superficie su base nazionale

1. Il valore mensile al metro quadrato di superficie su base

nazionale e' determinato dal valore medio del costo base al metro

quadrato relativo all'anno 1975 (L. 237.500) moltiplicato per i

coefficienti medi relativi alla tipologia (0,925), alla demografia

(0,975), all'ubicazione (1,10), nonche' per il valore fisso di 0,0385

e diviso per 12.

2. Il valore mensile al metro quadrato, cosi' calcolato, e'

rivalutato del 308,85 per cento, pari al 75 per cento delle

variazioni dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le

famiglie degli operai e impiegati intervenute tra il mese di giugno

1976 ed il mese di giugno 1994.

3. Il dato ottenuto ai sensi dei commi 1 e 2 (L. 3.090) rappresenta

il valore mensile al metro quadrato di superficie valido in tutto il

territorio nazionale.

Art. 4.

Superficie convenzionale e coefficienti correttivi

1. La superficie convenzionale ed i coefficienti correttivi

relativi al livello di piano, alla vetusta' e allo stato di

manutenzione e conservazione sono quelli previsti agli articoli 13,

19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di

completo restauro, per anno di costruzione s'intende quello in cui

detti lavori sono stati ultimati.

3. I comandi e gli enti amministrativi della Guardia di finanza

preposti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle

finanze 13 gennaio 1988 richiamato in premessa, alla gestione degli

alloggi di servizio in temporanea concessione individuano, per le

unita' abitative gestite, l'anno di costruzione, di ristrutturazione

o di restauro cui fare riferimento.

Art. 5.

Aggiornamento annuale del canone

1. Il canone determinato in applicazione del presente decreto viene

aggiornato annualmente, a partire dal 1 luglio 1996, in misura pari

al 75 per cento delle variazioni, accertate dall'ISTAT,

dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e

impiegati verificatesi nell'anno precedente.

Art. 6.

Riscossione canoni gia' maturati

1. I canoni maturati e non riscossi fino alla data di entrata in

vigore del presente decreto sono corrisposti, in aggiunta al canone

determinato ai sensi del presente decreto, in ventiquattro rate

mensili senza interessi.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Il decreto interministeriale 3 maggio 1990, richiamato in

premessa, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 19...

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