Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;
Visto il regolamento per le matricole dell'Esercito, approvato con decreto dell'allora Ministro per la guerra in data 25 luglio 1941;
Ritenuta la necessita', in relazione alle peculiari esigenze organizzative della guardia di finanza, di istituire un nuovo foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari di truppa di tale Corpo sulla scorta delle moderne tecniche della meccanizzazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1.
E' approvato il nuovo foglio matricolare per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza in conformita' alle schede allegate al presente decreto.
L'anzidetto foglio si compone della scheda n. 1 e della scheda n. 2.
La scheda n. 1 e' costituita da 10 quadri (numerati da 1 a 10); la scheda n. 2 da 9 quadri (numerati da 11 a 19).
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;
Visto il regolamento per le matricole dell'Esercito, approvato con decreto dell'allora Ministro per la guerra in data 25 luglio 1941;
Ritenuta la necessita', in relazione alle peculiari esigenze organizzative della guardia di finanza, di istituire un nuovo foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari di truppa di tale Corpo sulla scorta delle moderne tecniche della meccanizzazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1.
E' approvato il nuovo foglio matricolare per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza in conformita' alle schede allegate al presente decreto.
L'anzidetto foglio si compone della scheda n. 1 e della scheda n. 2.
La scheda n. 1 e' costituita da 10 quadri (numerati da 1 a 10); la scheda n. 2 da 9 quadri (numerati da 11 a 19). 2 AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795."