DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. 795 - Nuove norme sul servizio matricolare della guardia di finanza

Coming into Force05 Gennaio 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/12/21/072U0795/CONSOLIDATED/20080125
Enactment Date11 Ottobre 1972
Published date21 Dicembre 1972
Official Gazette PublicationGU n.330 del 21-12-1972
CAPO I APPROVAZIONE DI UN NUOVO FOGLIO MATRICOLARE - STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;

Visto il regolamento per le matricole dell'Esercito, approvato con decreto dell'allora Ministro per la guerra in data 25 luglio 1941;

Ritenuta la necessita', in relazione alle peculiari esigenze organizzative della guardia di finanza, di istituire un nuovo foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari di truppa di tale Corpo sulla scorta delle moderne tecniche della meccanizzazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1.

E' approvato il nuovo foglio matricolare per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza in conformita' alle schede allegate al presente decreto.

L'anzidetto foglio si compone della scheda n. 1 e della scheda n. 2.

La scheda n. 1 e' costituita da 10 quadri (numerati da 1 a 10); la scheda n. 2 da 9 quadri (numerati da 11 a 19).

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;

Visto il regolamento per le matricole dell'Esercito, approvato con decreto dell'allora Ministro per la guerra in data 25 luglio 1941;

Ritenuta la necessita', in relazione alle peculiari esigenze organizzative della guardia di finanza, di istituire un nuovo foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari di truppa di tale Corpo sulla scorta delle moderne tecniche della meccanizzazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1.

E' approvato il nuovo foglio matricolare per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza in conformita' alle schede allegate al presente decreto.

L'anzidetto foglio si compone della scheda n. 1 e della scheda n. 2.

La scheda n. 1 e' costituita da 10 quadri (numerati da 1 a 10); la scheda n. 2 da 9 quadri (numerati da 11 a 19). 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795."

CAPO II TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
Art 2.

La sostituzione dei vecchi modelli verra' attuata gradualmente e sara' portata a termine non oltre un quinquennio dalla data di approvazione del presente decreto.

L'innovazione interessera' esclusivamente i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio alla data di approvazione della presente normativa.

Art 2.

La sostituzione dei vecchi modelli verra' attuata gradualmente e sara' portata a termine entro e non oltre la data dell'11 ottobre 1982 .

L'innovazione interessera' esclusivamente i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio alla data di approvazione della presente normativa.

Art 2.

La sostituzione dei vecchi modelli verra' attuata gradualmente e sara' portata a termine entro e non oltre la data dell'11 ottobre 1982 .

L'innovazione interessera' esclusivamente i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio alla data di approvazione della presente normativa. 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795."

CAPO III CUSTODIA DEI DOCUMENTI MATRICOLARI
Art 3.

Il nuovo documento sara' redatto in duplice esemplare, il primo dei quali verra' custodito dai comandi di zona o comandi equiparati, il secondo dai comandi di legione o equiparati.

Art 3.

Il nuovo documento sara' redatto in duplice esemplare, il primo dei quali verra' custodito dai comandi di zona o comandi equiparati, il secondo dai comandi di legione o equiparati. 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui...

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