LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42 - Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Coming into Force18 Febbraio 1979
Published date17 Febbraio 1979
Enactment Date06 Febbraio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/02/17/079U0042/CONSOLIDATED/19840714
Official Gazette PublicationGU n.48 del 17-02-1979
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Alle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previste dai quadri n. 1, con esclusione del personale rivestito di qualifica dirigenziale, e n. 2, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni ed allegati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite le categorie e relativi profili professionali, risultanti dalle tabelle allegate al quadro n. 1 annesso alla presente legge.

L'inquadramento nelle singole categorie di cui al primo comma sara' disposto con riferimento alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, come risulta dall'allegato quadro n. 2 di equiparazione del personale, salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 10 della presente legge.

In sede di primo inquadramento, ai dipendenti, che rivestiti di una qualifica cui sono pervenuti per concorso interno, bandito e definito nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978, vengono inquadrati in una categoria inferiore a quella in cui sarebbero stati inquadrati se non avessero partecipato al concorso stesso, e' concesso diritto di opzione, a domanda, fra l'inquadramento o nella categoria professionale assegnata per la qualifica posseduta al 30 settembre 1978 o in quella cui avrebbero avuto titolo per effetto della qualifica rivestita in precedenza al concorso.

La domanda stessa deve essere prodotta entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa del provvedimento di inquadramento disposto ai sensi e nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei modi e nei termini previsti dal precedente comma, e' concesso diritto di opzione ai dipendenti che hanno ottenuto il cambio di qualifica nel periodo compreso dall'8 gennaio 1971 al 30 settembre 1978 ai sensi dell'articolo 48 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento adottato a seguito della dichiarazione di opzione di cui ai precedenti commi e' irrevocabile.

Art 2.

Per ciascuna delle sottoindicate categorie di classificazione professionale del personale ferroviario, di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge, le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie: Prima categoria - Operatore comune

Svolge attivita' manuali in tutti i settori di esercizio per l'espletamento delle quali e' sufficiente un periodo minimo di pratica, in via propedeutica. Seconda categoria - Operatore qualificato

Svolge attivita' manuali ed esecutive con possesso di pratica di lavoro o delle prescritte abilitazioni. Terza categoria - Operatore specializzato

Svolge attivita' esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e qualificazione professionale, con autonomia operativa nei limiti di norme regolamentari e di procedure prefissate. Quarta categoria - Tecnico

Svolge: a) attivita' esecutive di natura tecnico-pratica richiedenti preparazione professionale specializzata e con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore; b) attivita' amministrative, contabili o tecniche caratterizzate da particolari cognizioni professionali con autonomia operativa e responsabilita' diretta con facolta' di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalita' e regolarita' del servizio. Quinta categoria - Tecnico superiore - Direttivo

Svolge attivita' amministrativa contabile o tecnica con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacita' professionale e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore. Sesta categoria - Coordinatore - Vice dirigente

Svolge: a) attivita' richiedente notevole esperienza di servizio e capacita' professionale, con discrezionalita' di poteri, con facolta' di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore; b) attivita' qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate. Settima categoria - Vice dirigente coordinatore

Svolge: attivita' specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilanza e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno definiti i contenuti professionali essenziali dei singoli profili.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere soppressi profili professionali o istituiti nuovi profili nel rispetto del quantitativo globale di posti di organico previsti per la categoria cui trova collocazione il profilo di nuova istituzione.

Con lo stesso decreto verranno definiti anche i contenuti professionali essenziali del nuovo profilo ed i requisiti per l'immissione o il passaggio al profilo stesso, che non potranno, in ogni caso, essere inferiori a quelli generali previsti per la categoria nella quale il nuovo profilo trova collocazione.

Art 3.

Le assunzioni nei profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno esclusivamente per pubblico concorso, su base compartimentale per la prima, la seconda, la terza e la quarta categoria professionale, e su base nazionale per la quinta categoria.

Le assunzioni, di cui al primo comma, nei profili professionali delle categorie terza e quarta, sono disposte nella misura massima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, fatta eccezione per i profili professionali del settore delle navi traghetto della terza categoria, per i quali le assunzioni possono essere disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Le assunzioni per la quinta categoria, nel profilo professionale di ispettore, sono disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Alla determinazione delle relative percentuali sara' provveduto con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Nei pubblici concorsi per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto della quinta categoria, un sesto dei posti e' riservato al personale della quarta categoria, con quattro anni di anzianita' di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza, in possesso dei titoli speciali e di studio previsti per tale personale dal successivo articolo 4 della presente legge.

All'assunzione nella prima categoria - operatore comune - sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della terza categoria - operatore specializzato - e' prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione nel profilo professionale di infermiere e' richiesto, oltre al titolo di studio prescritto per la stessa categoria, l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico, e' prescritto il titolo di studio di scuola media ed il possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria.

Per l'assunzione nel profilo professionale di ispettore della quinta categoria - tecnico superiore/direttivo - e' prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore.

Per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto sono richiesti i titoli speciali e di studio di cui al successivo articolo 4 della presente legge.

Art 3.

Le assunzioni nei profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno esclusivamente per pubblico concorso, su base compartimentale per la prima, la seconda, la terza e la quarta categoria professionale, e su base nazionale per la quinta categoria.

Le assunzioni, di cui al primo comma, nei profili professionali delle categorie terza e quarta, sono disposte nella misura massima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, fatta eccezione per i profili professionali del settore delle navi traghetto della terza categoria, per i quali le assunzioni possono essere disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Le assunzioni per la quinta categoria, nel profilo...

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