LEGGE 26 marzo 1958, n. 425 - Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Coming into Force14 Maggio 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/29/058U0425/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date26 Marzo 1958
Published date29 Aprile 1958
Official Gazette PublicationGU n.103 del 29-04-1958 - Suppl. Ordinario
TITOLO I Disposizioni generali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Classificazione del personale.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si distingue in:

personale direttivo;

personale degli uffici;

personale dell'esercizio.

Il personale direttivo e' ordinato come risulta dalla tabella annessa (allegato n. 1).

Il personale degli uffici e' ripartito nei tre gruppi del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario come risulta dalle tabelle annesse (allegato n. 2).

Il personale dell'esercizio e' ripartito in 13 gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato n. 3).

Nell'ambito di ciascun gruppo, il personale e' ripartito in qualifiche ordinate gerarchicamente, come risulta dalle tabelle indicate nei precedenti comma.

Art 1.

Classificazione del personale.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si distingue in:

personale direttivo;

personale degli uffici;

personale dell'esercizio.

Il personale direttivo e' ordinato come risulta dalla tabella annessa (allegato n. 1).

Il personale degli uffici e' ripartito nei tre gruppi del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario come risulta dalle tabelle annesse (allegato n. 2).

Il personale dell'esercizio e' ripartito in sedici gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato 3)9

Nell'ambito di ciascun gruppo, il personale e' ripartito in qualifiche ordinate gerarchicamente, come risulta dalle tabelle indicate nei precedenti comma. AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Gerarchia.

Il personale direttivo ha preminenza gerarchica sul personale degli uffici e su quello dell'esercizio.

Nel gruppo del personale direttivo, a parita' di qualifica, la gerarchia e' determinata dalla precedenza nel ruolo, se questo e' il medesimo; in caso diverso dalla anzianita' nella qualifica. A parita' di anzianita' nella qualifica, la gerarchia e' determinata dall'anzianita' di servizio e, ove occorra, dalla maggiore eta'.

Nell'ambito di ciascuno dei gruppi del personale degli uffici e del personale dell'esercizio, la gerarchia e' determinata dalla qualifica. A parita' di qualifica, la gerarchia si determina in base ai criteri previsti nel secondo comma.

Il personale di concetto degli uffici e i dirigenti del personale dell'esercizio hanno preminenza gerarchica, rispettivamente, sul personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e sul personale esecutivo dell'esercizio.

Tuttavia, il dirigente titolare di un impianto ha preminenza gerarchica su tutto il personale degli uffici e dell'esercizio in servizio presso l'impianto stesso.

Con proprio decreto il Ministro per i trasporti stabilira' il quadro di equiparazione delle qualifiche del personale - escluso quello direttivo - ai fini gerarchici e disciplinari.

Art 2.

Gerarchia.

Il personale direttivo ha preminenza gerarchica sul personale degli uffici e su quello dell'esercizio.

Nel gruppo del personale direttivo, a parita' di qualifica, la gerarchia e' determinata dalla precedenza nel ruolo, se questo e' il medesimo; in caso diverso dalla anzianita' nella qualifica. A parita' di anzianita' nella qualifica, la gerarchia e' determinata dall'anzianita' di servizio e, ove occorra, dalla maggiore eta'.

Nell'ambito di ciascuno dei gruppi del personale degli uffici e del personale dell'esercizio, la gerarchia e' determinata dalla qualifica. A parita' di qualifica, la gerarchia si determina in base ai criteri previsti nel secondo comma.

Il personale di concetto degli uffici e i dirigenti del personale dell'esercizio hanno preminenza gerarchica, rispettivamente, sul personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e sul personale esecutivo dell'esercizio.

Tuttavia, il dirigente titolare di un impianto ha preminenza gerarchica su tutto il personale degli uffici e dell'esercizio in servizio presso l'impianto stesso.

Con proprio decreto il Ministro stabilisce il quadro di equiparazione delle qualifiche del personale, escluso quello direttivo, ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT