LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1138 - Nuove norme in materia di enfiteusi

Coming into Force30 Gennaio 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/01/15/070U1138/CONSOLIDATED/20080528
Published date15 Gennaio 1971
Enactment Date18 Dicembre 1970
Official Gazette PublicationGU n.11 del 15-01-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le norme contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.

Art 2.

Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1966, n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.

Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto; puo' chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese.

Art 2.

Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1966, n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.

Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto; puo' chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese. 1

Art 2.

Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1966, n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.

Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto; puo' chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese. (1)

In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni. 4

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