LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235 - Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi

Coming into Force01 Febbraio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/12/29/067U1235/CONSOLIDATED/19980108
Published date29 Dicembre 1967
Enactment Date15 Dicembre 1967
Official Gazette PublicationGU n.324 del 29-12-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per "autoradio" s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.

Art 2.

L'"autoradio" e' soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.

Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla cassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalita' di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Art 3.

Quando l'"autoradio" viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione gia' pagata.

Art 4.

In caso di cessione di un autoveicolo o di un autoscafo con "autoradio", l'abbonamento alle radioaudizioni corrisposto dal cedente e' valido nei confronti del cessionario fino alla scadenza.

Art 5.

In caso di rimozione dell'"autoradio" dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

Art 6.

Per il pagamento degli abbonamenti all'"autoradio" si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Il Ministro per le finanze ha facolta' di affidare all'Automobile Club d'Italia la...

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