Per "autoradio" s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.
LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235 - Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi
Coming into Force | 01 Febbraio 1968 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1967/12/29/067U1235/CONSOLIDATED/19980108 |
Published date | 29 Dicembre 1967 |
Enactment Date | 15 Dicembre 1967 |
Official Gazette Publication | GU n.324 del 29-12-1967 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
L'"autoradio" e' soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.
Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla cassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalita' di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Quando l'"autoradio" viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione gia' pagata.
In caso di cessione di un autoveicolo o di un autoscafo con "autoradio", l'abbonamento alle radioaudizioni corrisposto dal cedente e' valido nei confronti del cessionario fino alla scadenza.
In caso di rimozione dell'"autoradio" dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.
Per il pagamento degli abbonamenti all'"autoradio" si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di affidare all'Automobile Club d'Italia la...
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