DECRETO-LEGGE 18 settembre 1984, n. 581 - Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

Coming into Force20 Settembre 1984
Enactment Date18 Settembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/09/19/084U0581/CONSOLIDATED/19841117
Published date19 Settembre 1984
Official Gazette PublicationGU n.258 del 19-09-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di non interrompere la continuita' dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al fine di evitare la stasi degli interventi pubblici e privati e di garantire i livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, cura gli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Cassa per il Mezzogiorno e presenta, entro il 31 ottobre 1984, al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari, con particolare riguardo alle opere pubbliche ed alle incentivazioni delle iniziative produttive in corso alla data del 31 luglio 1984, formulando indicazioni in ordine ai complessivi fabbisogni finanziari, con la precisazione degli eventuali interventi integrativi occorrenti per garantire la funzionalita' delle opere medesime.

  2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il commissario, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno adottate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, d'intesa con il Ministro del tesoro, e' autorizzato a provvedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante apposita gestione finanziaria ed amministrativa, secondo le disposizioni dello stesso testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, a tutti gli adempimenti necessari:

    1. alla prosecuzione dei lavori in corso alla data del 31 luglio 1984 relativi a progetti di opere gia' appaltate, ivi compresa la revisione prezzi e l'approvazione delle perizie di variante e suppletive occorrenti per evitare la interruzione dei lavori stessi, nonche' alla realizzazione delle opere per le quali sia avvenuta entro la medesima data l'aggiudicazione almeno provvisoria nella gara di appalto;

    2. alla completa realizzazione delle opere incluse nel programma ospedaliero approvato ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nei progetti finanziati dalla Banca europea per gli investimenti e nel programma speciale per le aree territoriali di Gioia Tauro, di Napoli, della Sicilia e della Sardegna, approvato ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119;

    3. alla concessione delle agevolazioni finanziarie in favore di iniziative industriali e di iniziative agricole riguardanti la forestazione, la zootecnia e l'agrumicoltura, per le quali la domanda di agevolazioni sia stata presentata entro il 31 luglio 1984 e di iniziative riguardanti la ricerca scientifica applicata inserite nei programmi gia' approvati alla medesima data; nonche' alla definizione amministrativa delle agevolazioni finanziarie alle iniziative turistico-alberghiere, gia' concesse alla data suddetta, e all'attuazione del programma stralcio relativo agli itinerari turistico-culturali approvato dal CIPE anteriormente alla data medesima;

    4. all'erogazione dei conferimenti finanziari agli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed all'Italtrade, deliberati dal CIPE entro il 31 luglio 1984, nonche' all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, nei confronti degli enti predetti, previste dalla legislazione vigente;

    5. all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

  3. Per l'espletamento delle predette attivita', il commissario mantiene in servizio, in deroga all'articolo 12 della...

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