LEGGE 28 novembre 1980, n. 784 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione

Coming into Force29 Novembre 1980
Enactment Date28 Novembre 1980
Published date28 Novembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/11/28/080U0784/CONSOLIDATED/20051230
Official Gazette PublicationGU n.327 del 28-11-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La GEPI destinera' la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravita' delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI e' autorizzata a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette.

La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali e' autorizzata l'assunzione.

Ove se ne ravvisi la necessita', si applica ai lavoratori predetti l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI.

La limitazione alle sole attivita' industriali private di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art 2.

Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla societa' SIR finanziaria S.p.a., l'ENI e' autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta societa'.

Il mandato e' conferito mediante girata, per procura, delle azioni della societa' SIR finanziaria S.p.a., per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge e, al piu' tardi, fino al 31 ottobre 1981.

Art 3.

Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 2, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 e' autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla societa' consortile per azioni "Consorzio bancario S.p.a. - CBS", previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle societa' controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa societa' consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria S.p.a., e' a carico, fermi gli effetti gia' verificatisi in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l'obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7, di integrare ai sensi del comma precedente la copertura gia' effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove cio' non sia sufficiente, e' a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato e' autorizzato ad erogare alle societa' del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse societa' i, mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.

I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art 4.

Entro il 31 luglio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede:

  1. le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;

  2. il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende od impianti che, unitamente alle attivita' chimiche gia' inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica;

  3. la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende o impianti;

  4. la liquidazione delle imprese o aziende non cedute ne' risanabili.

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente nonche' l'aggiornamento del programma complessivo.

Entro il 31 dicembre 1980 il comitato provvede, di intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 ottobre 1981.

Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.

Il programma viene trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La stima del valore degli impianti di cui alla lettera b) e' realizzata da tre esperti nominati rispettivamente dal Consorzio bancario S.p.a.-C.B.S., dall'ENI e dal Presidente del Consiglio di Stato.

Con l'approvazione del programma l'ENI e' autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 ottobre 1981.

A seguito dell'approvazione del conto di previsione il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'articolo 6, secondo comma, della presente legge.

Art 5.

Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facolta' spettantegli quale azionista del Consorzio bancario S.p.a.-C.B.S., persegue in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tal fine promuove in particolare:

1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese ed il rinnovo dei relativi organi sociali;

2) la puntualita' ed economicita' dell'esecuzione del programma di risanamento formulato ai sensi del precedente articolo 4;

3) la riorganizzazione strutturale e finanziaria del gruppo;

4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttivita';

5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalita' di cui ai precedenti articoli.

Il comitato cura, inoltre, la redazione di un progetto di pagamento dei crediti in linea capitale di ammontare fino a 100 milioni e di un progetto di pagamento, anche dilazionato e parziale, dei crediti in linea capitale, diversi da quelli di cui all'articolo 7, di ammontare superiore, seguendo, in entrambi i casi, l'ordine di graduazione assegnato dalle leggi vigenti. Sono sospese fino al 31 dicembre 1981, sempre che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le scadenze indicate nel progetto, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del gruppo SIR. Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 e' riservata la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti fino a 100 milioni, e la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti di ammontare superiore.

Per l'adempimento dei compiti di cui alla presente legge il comitato puo' utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o dall'IRI, nonche' personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso, rimborso in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del comitato ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge.

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