DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 308 - Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni

Coming into Force24 Maggio 1994
Published date24 Maggio 1994
Enactment Date23 Maggio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/05/24/094G0396/CONSOLIDATED/19940723
Official Gazette PublicationGU n.119 del 24-05-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' in materia di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art 2.
  1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nell'articolo 2 il comma 5 e' sostituito dal seguente:

      " 5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto e' adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si e' verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, sempreche' fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.";

    2. nell'articolo 3 il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      " 3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella...

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