DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1991, n. 27 - Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

Coming into Force28 Gennaio 1991
Published date28 Gennaio 1991
Enactment Date28 Gennaio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/28/091G0053/CONSOLIDATED/19980103
Official Gazette PublicationGU n.23 del 28-01-1991
Articoli

IL PRESIDEBTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazie e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge:

Art 1.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze

  1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (a), ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 (b), le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazione in societa', associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, n. 461

Art 2.

Modalita' di applicazione dell'imposta sostitutiva

  1. Agli effetti del presente decreto i redditi diversi indicati nell'articolo 1 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni.

  2. Nel caso di cessione di partecipazioni o diritti acquistati in valuta estera, ai fini del calcolo della plusvalenza il controvalore in lire e' determinato secondo il cambio del giorno dell'acquisto e della cessione, rilevato alla borsa valori di Milano.

  3. Nel caso di cessione di azioni della medesima societa' acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario puo' essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

  4. L'imposta sostitutiva e' dovuta nella misura del 25 per cento ed e' commisurata all'ammontare delle plusvalenze conseguite nel periodo di imposta, al netto delle minusvalenze, determinate con i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, analiticamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

  5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  6. Ciascun soggetto che per ragioni professionali agisce come tramite o comunque interviene nelle cessioni di cui all'articolo 1, entro il mese successivo a quello in cui il cedente effettua la prima operazione nel periodo di imposta, se non viene esercitata l'opzione prevista nell'articolo 3, deve comunicare le generalita' del cedente con l'indicazione del codice fiscale, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale dello stesso cedente.

Art 2.

Modalita' di applicazione dell'imposta sostitutiva

1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto e' avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che e' stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo e' aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1991, N. 102.

3. Nel caso di cessione di azioni della medesima societa' acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario puo' essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

4. L'imposta sostitutiva e' dovuta nella misura del 25 per cento ed e' commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza puo' essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.

5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto e' incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato daqll'anno anteriore a quello in cui si e' verificato l'acquisto a quello della cessione.

(( 5-bis. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le partecipazioni nelle societa' di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote." ))

6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1991, N. 102.

Art 2.

Modalita' di applicazione dell'imposta sostitutiva

  1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto e' avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che e' stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo e' aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico.

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1991, N. 102.

  3. Nel caso di cessione di azioni della medesima societa' acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario puo' essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

  4. L'imposta sostitutiva e' dovuta nella misura del 25 per cento ed e' commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza puo' essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.

    5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto e' adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si e' verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, sempreche' fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale...

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