DECRETO 12 giugno 2003, n. 185 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con I MINISTRI DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLA SALUTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 2, del citato decreto legislativo che prevede la definizione di norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 25 luglio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota UL/2003/1465 del 20 febbraio 2003;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi e finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.

152, e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualita', ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.

  1. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanita' e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola.

  2. Il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.

  3. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento le regioni adottano le norme e le misure previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 36 del 1994 per il conseguimento degli obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999, con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'articolo 18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in modo strutturale a situazioni permanenti di scarsita' della risorsa idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto legislativo n.

    152 del 1999 e sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: ´Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientaleª e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 (S.O.) del 15 luglio1986.

    - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 (S.O.) del 12 settembre 1988, e' il seguente

    ´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.ª.

    - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: ´Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricoleª e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 (S.O) del 29 maggio 1999.

    - L'art. 26 del citato decreto legislativo n. 152/1999, e' il seguente

    ´Art. 26 (Riutilizzo dell'acqua). - 1. All'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 4, e', in fine, aggiunto il seguente: (Omissis).

  4. L'art. 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente: (Omissis).

  5. Il decreto di cui all'art. 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  6. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalita' per l'applicazione della riduzione di canone prevista dall'art. 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.ª.

    Note all'art. 1

    - Il comma 1, dell'art. 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: ´Disposizioni in materia di risorse idricheª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 (S.O) del 19 gennaio 1994 e' il seguente

    ´1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.ª.

    - Il comma 2 dell'art. 6 della citata legge n. 36/1994, e il seguente

    ´2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare

    1. indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1; b) indicate le modalita' del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue; c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzoª.

    - L'art. 18 della citata legge n. 152 del 1999, e' il seguente

    ´Art. 18 (Aree sensibili). - 1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato 6.

  7. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili

    1. i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po; c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.

  8. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.

  9. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorita' di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.

  10. Le regioni sulla base di criteri previsti dall'allegato 6 delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

  11. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.

  12. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell'art. 32 entro sette anni dalla identificazione.ª.

    - L'allegato 4 del citato decreto legislativo n.

    152/1999, e' il seguente:

    ´Allegato 4 CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE PARTE A

    I Piani di tutela delle acque devono contenere

  13. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato 3.

    Tale descrizione include

    1.1. Per le acque superficiali

    rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici con indicazione degli eco-tipi presenti all'interno del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento cosi come indicato all'allegato 1.

    1.2. Per le acque sotterranee

    rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratografiche e idrogeologiche delle singole zone; suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee; 2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attivita' antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi in...

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