LEGGE 12 marzo 1968, n. 325 - Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Coming into Force23 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/08/068U0325/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date12 Marzo 1968
Published date08 Aprile 1968
Official Gazette PublicationGU n.91 del 08-04-1968 - Suppl. Ordinario n. 910
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Riunioni del consiglio di amministrazione)

Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza di almeno dodici consiglieri oltre il presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale quello di chi presiede.

Art 2.

(Trattamento del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

Al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni compete lo stipendio annuo lordo previsto dalla tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per il direttore generale delle ferrovie dello Stato e per il direttore generale dei monopoli.

Art 3.

(Uffici della direzione generale)

La direzione generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' costituita da un ufficio di segreteria, da un ufficio di coordinamento, da un ufficio relazioni internazionali, dalle direzioni centrali e dall'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico.

Art 4.

(Competenza del consiglio di amministrazione, del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettorato generale

superiore delle telecomunicazioni)

Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza quali risultano dal precedente primo comma, ma non superano quelli risultanti dal precedente secondo comma, sono adottati - rispettivamente dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, su conforme parere del competente comitato consultivo di cui ai successivi commi.

Il comitato consultivo del direttore generale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso direttore generale ed e' composto:

da due direttori compartimentali;

dal direttore centrale per i servizi di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

da tre direttori di servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui almeno due tecnici;

da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Il comitato consultivo dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso ispettore generale superiore ed e' composto:

dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

da quattro direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, di cui due amministrativi;

dal direttore centrale per i servizi di ragioneria interessato alla materia in trattazione;

da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario in ciascun comitato sono svolte da un impiegato della carriera direttiva.

Per la validita' delle riunioni del comitato consultivo debbono essere presenti, oltre il presidente, il direttore centrale per i servizi di ragioneria o, in caso di assenza, un suo sostituto, ed almeno cinque membri.

Il comitato consultivo decide a maggioranza assolata dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Il comitato consultivo e' nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni, e deve essere convocato almeno una volta al mese.

Art 4.

(Competenza del consiglio di amministrazione, del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettorato generale

superiore delle telecomunicazioni)

Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza quali risultano dal precedente primo comma, ma non superano quelli risultanti dal precedente secondo comma, sono adottati - rispettivamente dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, su conforme parere del competente comitato consultivo di cui ai successivi commi.

Il comitato consultivo del direttore generale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso direttore generale ed e' composto:

da due direttori compartimentali;

dal direttore centrale per i servizi di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

da tre direttori di servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui almeno due tecnici;

. . .

Il comitato consultivo dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso ispettore generale superiore ed e' composto:

dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

da quattro direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, di cui due amministrativi;

dal direttore centrale per i servizi di ragioneria interessato alla materia in trattazione;

. . .

La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario in ciascun comitato sono svolte da un impiegato della carriera direttiva.

Per la validita' delle riunioni del comitato consultivo debbono essere presenti, oltre il presidente, il direttore centrale per i servizi di ragioneria o, in caso di assenza, un suo sostituto, ed almeno tre membri.

Il comitato consultivo decide a maggioranza assolata dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Il comitato consultivo e' nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni, e deve essere convocato almeno una volta al mese.8

Art 5.

(Delega)

Fermo restando quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, numero 1196, il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di delegare senza l'osservanza della procedura prevista dal predetto comma, alcune delle sue competenze ai direttori centrali e ai direttori compartimentali della predetta Amministrazione in materie diverse da quelle relative all'esercizio del bilancio.

Le facolta' di delega del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere esercitate dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni per la materia di sua competenza, nei confronti del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, e dei capi di ispettorati telefonici di zona.

Le facolta' di delega di cui ai precedenti commi non possono essere esercitate per le materie e per le somme per le quali e' obbligatorio il parere del comitato consultivo previsto nel precedente articolo 4.

Art 6.

(Istituzione della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni)

L'articolo 1 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, viene sostituito dal seguente:

"E' istituita presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di grado universitario con lo scopo di impartire una istruzione superiore nel campo delle telecomunicazioni".

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dallo articolo 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, numero 1421, sono sostituiti dai seguenti:

"I corsi complementari, nel numero massimo di 20, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Oltre agli insegnamenti suddetti possono essere tenute conferenze dai professori della scuola, da professori universitari e da altre persone note nel campo scientifico sia per le telecomunicazioni che per la posta e il banco-posta.

I corsi hanno la durata di un anno scolastico.

Fino a quando non sara'...

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