DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1993, n. 85 - Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158

Coming into Force02 Aprile 1993
Published date01 Aprile 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/01/093G0131/ORIGINAL
Enactment Date12 Marzo 1993
Official Gazette PublicationGU n.76 del 01-04-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 158, concernente delega al Governo per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme per la razionalizzazione e per la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Direzioni centrali

  1. Le attribuzioni della direzione centrale per il personale e quelle della direzione centrale per gli uffici locali sono devolute ad un unico organo denominato direzione centrale del personale, la quale assume le attribuzioni stabilite con provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con il medesimo provvedimento sono determinati l'organico del personale con qualifiche dirigenziali, la ripartizione della direzione in divisioni e sezioni nonche' le competenze di queste ultime.

  2. Con apposito provvedimento, da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro il 12 marzo 1994, sono stabilite le nuove attribuzioni dell'attuale direzione centrale per gli uffici locali, se ne definisce l'organico dirigenziale e si fissa l'articolazione dell'organo in divisioni e sezioni.

Art 2.

Commissioni del personale

  1. Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso ciascuna direzione provinciale sono istituite, rispettivamente, la commissione centrale del personale e la commissione provinciale del personale.

  2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed hanno durata quadriennale.

  3. Non e' consentito di essere contemporaneamente membro della commissione centrale del personale e delle commissioni provinciali del personale.

  4. Il presidente della commissione centrale del personale fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art 3.

Commissione centrale del personale

  1. La commissione centrale del personale e' composta:

    1. da un magistrato ordinario avente qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione o da un magistrato amministrativo di qualifica equiparata con funzioni di presidente, nonche' da un presidente supplente in possesso della stessa qualifica;

    2. dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore centrale del personale nonche' da due membri supplenti aventi qualifica dirigenziale;

    3. da quattro funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale, nonche' da quattro membri supplenti aventi la stessa qualifica.

  2. Spettano alla commissione centrale del personale le competenze in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e di trattamento economico del personale, escluso quello con qualifica di dirigente generale, gia' attribuite alla commissione centrale per gli uffici locali di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, alla commissione centrale del personale, di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 325, alla commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui all'art. 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed al consiglio centrale di disciplina, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582; non competono, comunque, le funzioni di commissione di concorsi interni per la progressione del personale.

  3. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore centrale del personale e' sostituito da un membro supplente. Si applica altresi' il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  4. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti. A parita' di voti, prevale quello del presidente.

  5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica dirigenziale; in caso di assenza o impedimento, questi e' sostituito da un segretario supplente con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

  6. Il funzionamento della commissione e' disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, da regolamento interno adottato dalla stessa commissione.

Art 4.

Commissione provinciale del personale

  1. La commissione provinciale del personale e' composta:

    1. da un magistrato ordinario o amministrativo con funzioni di presidente e da un presidente supplente sempre appartenente alla magistratura ordinaria o amministrativa;

    2. dal direttore provinciale e da tre funzionari con qualifica dirigenziale e direttiva o, in mancanza, appartenenti al personale dell'esercizio di categoria VIII; nonche' da quattro membri supplenti scelti tra il personale direttivo o appartenente a categoria non inferiore alla VII.

  2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VII e, in caso di assenza o impedimento, dal segretario supplente ugualmente appartenente a categoria non inferiore alla VII.

  3. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti: a parita' di voti, prevale il voto del presidente.

Art 5.

Competenze della commissione provinciale del personale

  1. Spettano alla commissione provinciale del personale i compiti gia' attribuiti alla commissione provinciale per gli uffici locali, di cui all'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, alla commissione consultiva provinciale per il personale, di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed al consiglio provinciale di disciplina, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

  2. La commissione tratta le questioni, anche di natura disciplinare, riguardanti il personale della coesistente direzione compartimentale e degli uffici autonomi da questa dipendenti.

  3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il direttore provinciale e' sostituito dal direttore compartimentale.

  4. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore compartimentale ed il direttore provinciale sono sostituiti da membri supplenti. Si applica altresi' il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 6.

Rappresentanti del personale

  1. Sino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 3 e 4, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei rappresentanti del personale effettivi e supplenti in seno alla commissione centrale per gli uffici locali, alle commissioni provinciali per gli uffici locali ed alle commissioni consultive provinciali per il personale in quanto le rispettive liste non contengano altri candidati utilizzabili, alla sostituzione stessa si provvede mediante rappresentante designato dall'organizzazione sindacale interessata.

Art 7.

Avvicendamento degli organi collegiali

  1. Gli organi collegiali esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed, in base a questo, da sopprimere, cessano l'attivita'...

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