LEGGE 12 novembre 1976, n. 751 - Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria

Coming into Force16 Novembre 1976
Published date15 Novembre 1976
Enactment Date12 Novembre 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/11/15/076U0751/CONSOLIDATED/19861015
Official Gazette PublicationGU n.304 del 15-11-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi puo' chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorche' la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi.

I redditi dei figli minori, ancorche' conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per meta' del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonche' quelli previsti dallo articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per meta' del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute di acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori.

Le somme gia' pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Art 1.

Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi puo' chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorche' la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi.

I redditi dei figli minori, ancorche' conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per meta' del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonche' quelli previsti dallo articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per meta' del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute di acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori.

Le somme gia' pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384. 1

Art 2.

Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1 e' di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e di trenta per la moglie.

Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati nel seguente ordine:

  1. l'ammontare netto dei singoli redditi posseduti dal dichiarante e dai figli minori;

  2. l'ammontare dei singoli oneri deducibili sostenuti dal dichiarante e dai figli minori;

  3. il reddito complessivo netto del dichiarante determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 1;

  4. le detrazioni d'imposta di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1;

  5. gli altri elementi, dati e notizie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi al dichiarante ed ai figli minori;

  6. le generalita' e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge del dichiarante.

Gli elementi di cui alle lettere a), b) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975. Tuttavia la moglie che non abbia sottoscritto tale dichiarazione puo' indicare i redditi netti e gli oneri deducibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.

Art 3.

Qualora nessuno dei coniugi presenti la dichiarazione prevista dai precedenti articoli nel termine stabilito, l'imposta e' commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del marito e su quello della moglie, al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi, ed e' riscossa nei confronti del marito ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I redditi e gli oneri deducibili dei figli minori si imputano in parti uguali al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Sull'imposta complessiva si operano le detrazioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' quella prevista nel quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso gia' previsto nel secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La dichiarazione si considera non presentata se non contiene tutti gli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 2 o se gli elementi di cui al terzo comma dello stesso articolo sono esposti in misura diversa da quella risultante dalla dichiarazione unica, salvo quanto previsto nello stesso comma nei riguardi...

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