LEGGE 17 agosto 1974, n. 384 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione

Coming into Force29 Agosto 1974
Enactment Date17 Agosto 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/08/28/074U0384/ORIGINAL
Published date28 Agosto 1974
Official Gazette PublicationGU n.224 del 28-08-1974
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - Con decorrenza dal 1 gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' elevata al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle societa' ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle societa' ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50 per cento e a all'8,75 per cento.

I soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta e' scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al pagamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974.

Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e' applicata sugli imponibili ragguagliati ad anno solare.

Per l'anno 1974 e' istituita una addizionale straordinaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicarsi alla parte di reddito imponibile che eccede la somma di lire dieci milioni, nella seguente misura:

5 per cento sulla parte di reddito imponibile compresa tra i dieci milioni e i quattordici milioni di lire;

10 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente i quattordici milioni di lire.

L'addizionale straordinaria di cui al comma precedente e' riscossa mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.

I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 1975 se nell'anno 1974...

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