LEGGE 30 dicembre 1986, n. 943 - Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

Coming into Force27 Gennaio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/01/12/086U0943/CONSOLIDATED/19980818
Published date12 Gennaio 1987
Enactment Date30 Dicembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.8 del 12-01-1987
Titolo I PRINCIPI GENERALI ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identita' culturale, alla scuola e alla disponibilita' dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

Art 2.
  1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, e' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

  2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

    1. sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia;

    2. quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

    3. tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

    4. quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

    5. quattro rappresentanti delle autonomie locali di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);

    6. tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

  3. Per ogni membro effettivo della consulta e' nominato un supplente.

  4. La consulta di cui al presente articolo e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

  5. Presso il Ministero degli affari esteri e' istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei Paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

  6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

  7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f), istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

  8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, e' gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

Art 3.
  1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

    a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attivita' volta a garantire parita' di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

    b) la continuita' dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

    c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;

    d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realta' sociale e la formazione professionale;

    e) il reperimento di alloggi;

    f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;

    g) la tutela dell'associazionismo;

    h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;

    i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidita' e infortunistica, anche al momento del loro rientro;

    l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

  2. Al servizio e' preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale e' membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli e' coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione ne' ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Art 4.
  1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonche' con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale e' ammesso il lavoratore e sempreche' quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.

  2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 e' accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.

  3. Per motivi familiari e' consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purche' non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

Art 4.
  1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonche' con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale e' ammesso il lavoratore e sempreche' quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.2

  2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 e' accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.

  3. Per motivi familiari e' consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purche' non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

Titolo II PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA
Art 5.
  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilita' professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

    1. per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori...

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