IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante disposizioni sul conferimento dei posti di notaro;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, recante disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
All'articolo 5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
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i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una universita' italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non e' computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea puo' essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;
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dopo il numero 6° e' aggiunto, in fine, il seguente:
6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o piu' notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio puo' richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale e' stato ultimato il periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato e' computato quale tirocinio obbligatorio.
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