DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 166 - Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246

Coming into Force25 Maggio 2006
Published date10 Maggio 2006
Enactment Date24 Aprile 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/05/10/006G0188/CONSOLIDATED/20121019
Official Gazette PublicationGU n.107 del 10-05-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;

Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante disposizioni sul conferimento dei posti di notaro;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, recante disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

  1. All'articolo 5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:

    4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una universita' italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

    5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non e' computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea puo' essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;

    .

  2. dopo il numero 6° e' aggiunto, in fine, il seguente:

    6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o piu' notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio puo' richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale e' stato ultimato il periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato e' computato quale tirocinio obbligatorio.

    .

Art 2.

Modifiche all'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89

  1. All'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneita' in un precedente concorso.

5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica da' diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.

5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato puo' ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.

.

Art 3.

Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89

  1. Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:

3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, e' comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

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Art 4.

Modifiche all'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

  1. L'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:

Art. 45. - 1. Un coadiutore puo' essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina e' il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.

2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.

3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo.

4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui e' impegnato nell'espletamento dell'incarico.

5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.

6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.

.

Art 5.

Composizione della commissione esaminatrice

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