LEGGE 30 aprile 1976, n. 197 - Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai

Coming into Force13 Maggio 1976
Enactment Date30 Aprile 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/12/076U0197/CONSOLIDATED/20060510
Published date12 Maggio 1976
Official Gazette PublicationGU n.124 del 12-05-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Concorso per trasferimento

I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli fra notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto.

Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il decreto puo' essere revocato, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.

In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

Art 1.

Concorso per trasferimento

I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli fra notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto.

I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi.

Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.

In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

Art 1.

Concorso per trasferimento

((I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.

Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali e' prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di eta' da parte del titolare.

I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto)).

I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi.

Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.

In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

Art 1 bis.

Art. 1-bis. (( (Trasferimento dei notai perdenti posto)

  1. I notai perdenti posto a seguito di sentenza irrevocabile che determina l'attribuzione del posto ad altro concorrente sono trasferiti in soprannumero nel capoluogo.))

Art 2.

Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui e' compresa la sede soppressa.

Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti.

Art 2.

Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui e' compresa la sede soppressa.

((Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso.

L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari, la esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso)).

Art 2.

Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui e' compresa la sede soppressa.

((Sono esclusi dal concorso:

1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo e' ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;

2) gli aspiranti che, alla...

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