LEGGE 8 aprile 2004, n. 90 - Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

Coming into Force10 Aprile 2004
Published date09 Aprile 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/04/09/004G0127/CONSOLIDATED/20060531
Enactment Date08 Aprile 2004
Official Gazette PublicationGU n.84 del 09-04-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Incompatibilita' per cariche elettive regionali e locali).

  1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

    "b-bis) consigliere regionale;

    b-ter) presidente di provincia;

    b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

  2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilita' di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

Art 2.

(Efficacia).

  1. Le nuove incompatibilita' introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni dei Parlamento europeo del 2004.

Art 3.

Pari opportunita'

  1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' prossima.

  2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto, fino ad un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da piu' di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

  3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e' erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma e' ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198

Art 4.

(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).

  1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale".

Art 5.

(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

  1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal...

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