LEGGE 11 gennaio 1994, n. 29 - Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti

Coming into Force02 Febbraio 1994
Enactment Date11 Gennaio 1994
Published date18 Gennaio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/01/18/094G0032/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.13 del 18-01-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Professione di terapista della riabilitazione non vedente

  1. In attesa della riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti diplomati ai sensi e con le modalita' previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La professione e' esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformita' alla prescrizione rilasciata dal medico.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.

Art 2.

Istituzione dell'albo

  1. E' istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

  2. L'albo e' articolato a livello regionale.

  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti.

Art 3.

Norme regolamentari

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2.

Art 4.

Collocamento obbligatorio

  1. In attesa della revisione organica della disciplina generale sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, al collocamento dei terapisti della riabilitazione non vedenti si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

  2. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti...

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