DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 272 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Coming into Force24 Ottobre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/08/05/089G0341/CONSOLIDATED/20181026
Published date05 Agosto 1989
Enactment Date28 Luglio 1989
Official Gazette PublicationGU n.182 del 05-08-1989 - Suppl. Ordinario n. 57
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;

Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A

il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

  2. Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 luglio 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Art 2.

(Assegnazione degli affari)

  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7- ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari e' disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.

Art 3.

(Applicazione e supplenza dei magistrati addetti

agli uffici giudiziari minorili)

  1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.

Art 4.

(Sezioni di corte di appello per i minorenni)

  1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attivita' presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.

  2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel comma 1 quando lo richiede l'entita' degli affari in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.

Art 5.

(Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti

agli uffici giudiziari minorili)

  1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'eta' evolutiva.

Art 6.

(Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria

per i minorenni)

  1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura con il riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

  2. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

  3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

Art 7.

(Centri per la giustizia minorile)

  1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre citta' capoluogo di provincia.

  2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di piu' regioni.

  3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicati nell'articolo 8 ubicati nel territorio di competenza.

  4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attivita' dei servizi e di collegamento con gli enti locali.

  5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attivita' nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

  6. Per l'espletamento delle attivita' tecniche, ai centri puo' essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresi' avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.

Art 8.

(Servizi dei centri per la giustizia minorile)

  1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

    1. gli uffici di servizio sociale per minorenni;

    2. gli istituti penali per minorenni;

    3. i centri di prima accoglienza;

    4. le comunita';

    5. gli istituti di semiliberta' con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

  2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

Art 9.

(Centri di prima accoglienza)

  1. I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresi', in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo 22 comma 1.

  2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

Art 9.

(Centri di prima accoglienza)

  1. I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresi', in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo 18-bis comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 .

  2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

Art 10.

(Organizzazione delle comunita')

  1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunita' pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresi' organizzare proprie comunita', anche in gestione mista con enti locali.

  2. L'organizzazione e la gestione delle comunita' deve rispondere ai seguenti criteri:

    1. organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unita', tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;

    2. utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;

    3. collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

  3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunita' e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.

Art 11.

(Organizzazione degli istituti di...

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