DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1991, n. 33 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale

Coming into Force16 Febbraio 1991
Enactment Date25 Gennaio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/02/01/091G0058/CONSOLIDATED/19910604
Published date01 Febbraio 1991
Official Gazette PublicationGU n.27 del 01-02-1991
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 14 febbraio 1989, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro; E M A N A

il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono inseriti i seguenti commi in luogo del comma 2 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 14 febbraio 1989:

" 2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.

2-bis. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.

2-ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.". AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia...

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