IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze e dell'interno; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1.
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All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e' aggiunto il seguente comma:
"Alle due province autonome sono altresi' trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale".
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L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. 1. Ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i beni e i diritti di natura immobiliare costituenti il patrimonio disponibile dello Stato, che non siano trasferibili alla regione in corrispondenza alle funzioni ad essa attribuite dallo statuto di autonomia, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano secondo le modalita' previste nell'articolo 8".
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All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e' aggiunto il seguente comma:
"Con le modalita' di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei beni non piu' necessari per la difesa dello Stato o per servizi di carattere nazionale, da trasferire alla regione o alle province territorialmente interessate secondo i criteri di cui all'articolo 9. Si considerano comunque non piu' necessari i beni non utilizzati in tutto o in parte prevalente da almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa nelle forme di legge la ripresa della loro utilizzazione per la difesa o per servizi di carattere nazionale. Per i fini di cui al presente comma gli elenchi integrativi sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la regione o la provincia interessata entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di ciascun quinquennio. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi integrativi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, a. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.