DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione

Coming into Force06 Febbraio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/22/099G0037/CONSOLIDATED/20150616
Published date22 Gennaio 1999
Enactment Date21 Dicembre 1998
Official Gazette PublicationGU n.17 del 22-01-1999 - Suppl. Ordinario n. 20
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze e dell'interno; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e' aggiunto il seguente comma:

    "Alle due province autonome sono altresi' trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale".

  2. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 9. 1. Ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i beni e i diritti di natura immobiliare costituenti il patrimonio disponibile dello Stato, che non siano trasferibili alla regione in corrispondenza alle funzioni ad essa attribuite dallo statuto di autonomia, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano secondo le modalita' previste nell'articolo 8".

  3. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e' aggiunto il seguente comma:

    "Con le modalita' di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei beni non piu' necessari per la difesa dello Stato o per servizi di carattere nazionale, da trasferire alla regione o alle province territorialmente interessate secondo i criteri di cui all'articolo 9. Si considerano comunque non piu' necessari i beni non utilizzati in tutto o in parte prevalente da almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa nelle forme di legge la ripresa della loro utilizzazione per la difesa o per servizi di carattere nazionale. Per i fini di cui al presente comma gli elenchi integrativi sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la regione o la provincia interessata entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di ciascun quinquennio. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi integrativi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, a. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, indicati negli allegati A e B, sono trasferiti, rispettivamente, al patrimonio delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalita' stabilite dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

  2. Sono altresi' trasferiti alle province, in aggiunta ai beni individuati negli elenchi di cui al comma 1, con le modalita' di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, i beni appartenenti alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1› luglio 1998 risultino non utilizzati per attivita' istituzionali da almeno venti anni. Per i fini del presente comma gli elenchi di tali beni sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto di autonomia.

  3. Qualora le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscano ai comuni o ad altri enti pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il provvedimento provinciale che dispone il trasferimento del bene al comune o ad altro ente pubblico costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale.

  4. Al trasferimento dei beni di cui al presente decreto, nonche' all'eventuale trasferimento dei medesimi beni ai comuni o ad altri enti pubblici, si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

  5. Il trasferimento dei beni di cui al presente decreto con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalle province autonome di Trento e di Bolzano o nei loro confronti.

Art 3.
  1. Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), sono trasferiti alla provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010. Gli attuali gestori hanno la prelazione con le modalita' e gli effetti di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Il rinnovo della concessione, dopo il 2010, e' effettuato con procedura ad evidenza pubblica. Il concessionario uscente e' preferito a parita' di condizioni.

  2. Sono fatte salve le esigenze addestrativo-operative del Ministero della difesa.

Art 3.
  1. Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), sono trasferiti alla provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 APRILE 2015, N. 76. Il rinnovo della concessione, dopo il 2010, e' effettuato con procedura ad evidenza pubblica. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 APRILE 2015, N. 76.

  2. Sono fatte salve le esigenze addestrativo-operative del Ministero della difesa.

Art 4.
  1. I beni immobili utilizzati per le funzioni statali relative ai profughi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sono trasferiti al patrimonio delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita' stabilite negli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, successivamente alla data 31 dicembre 1998. Sono altresi' trasferiti con le stesse modalita' gli immobili privi di destinazione istituzionale in atto, idonei al ricovero di profughi stranieri o rifugiati politici, anche se di natura demaniale. A decorrere dal 1› gennaio 1999, le province autonome di Trento e di Bolzano, a richiesta dello Stato e d'intesa con il medesimo, mettono a disposizione a titolo gratuito, secondo le esigenze temporali indicate nella richiesta, beni immobili idonei da destinare agli interventi di prima assistenza e di protezione umanitaria in favore di immigrati stranieri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1998 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BELLILLO, Ministro per gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della difesa VISCO, Ministro delle finanze RUSSO

JERVOLINO, Ministro dell'interno Visto il Guardiasigilli: DILIBERTO

Allegato A

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

ELENCO DEI BENI TRASFERITI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE INTESTA- PARTITA CONSIS- NO-

CATAS- TARIO DELLA TAVOLARE TENZA TE

n. TALE PARTITA PARTICELLE DENOMINAZIONE (sup.

TAVOLARE EDIFICIALI e catast.

FONDIARIE in mq)

  1. Arco Demanio pa- P.T. 2777 Ex alveo fiume 1.100

    trimoniale p.f. 4504/6 Sarca (ora piaz-

    dello Stato p.ed. 1835 zale) in loc.

    Linfano

  2. Arco Demanio pa- P.T. 2891 loc. Mas di 7.446

    trimoniale pp.ff.2098/5 Sopra e Cavallo

    dello Stato 4160/4, (pertinenza stra-

    1843/2 da comunale)

  3. Arco Stato beni P.T. 2892 Ex stazione 6.518

    patrimo- pp.ed. 701, autocorriere

    moniali 702 in Loc. Garbarie

    p.f. 134/3

  4. Borgo Demanio P.T. 2165 Ex Poligono 270

    Pubblico p.f. 2668 T.S.N. di Borgo

    dello Stato

    Ramo Difesa

    esercito

  5. Brentonico Demanio P.T. 1883 Loc. Fontechel, 1.295

    Pubblico p.ed. 1327 (ex bersaglio)

    dello Stato p.f. 481 pascolo

    Ramo Difesa

    esercito

  6. Caldonazzo Demanio P.T. 1706 Loc. Novaline 857

    Pubblico p.ed. 618 (ex casino di

    dello Stato tiro)

    Ramo Difesa

    esercito

  7. Campitello Demanio P.T. 194 Ex casino del -

    dello Stato p.ed. 351 bersaglio in

    ...

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