DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1985, n. 246 - Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione

Coming into Force25 Giugno 1985
Published date10 Giugno 1985
Enactment Date14 Maggio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/06/10/085U0246/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.135 del 10-06-1985
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonche' in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), e all'art. 17, lettera d), dello statuto della regione siciliana.

Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente comma, le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato inerenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonche', fatta eccezione per i compiti di carattere nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Sono fatte salve le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sono, altresi', comprese le attribuzioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento scolastico e professionale, comprese quelle esercitate dai soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 7, e successive modifiche, e quelli inerenti gli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio della regione siciliana.

Nelle materie di cui al presente decreto l'amministrazione regionale svolge attivita' promozionale all'estero previa intesa con l'amministrazione statale.

Art 2.

Sono esercitate dall'amministrazione regionale le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte di enti pubblici e privati operanti nel territorio della regione nelle materie trasferite alla regione a norma del presente decreto.

Nell'esercizio delle attivita' amministrative trasferite alla regione in forza del presente decreto, i provvedimenti per i quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'adozione da parte del Capo dello Stato sono assunti, nel territorio della regione, dal presidente della regione.

Art 3.

Le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella regione attivita' nelle materie trasferite a norma del presente decreto, compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimento degli organi amministrativi e di riscontro, nonche' la nomina di commissari straordinari, sono svolte dall'amministrazione regionale.

Art 4.

Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti:

  1. l'ordinamento degli studi, i programmi di insegnamento, di sperimentazione, di...

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