IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato";
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 768 del 22 giugno 1988;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA
il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Nel presente decreto l'ente Ferrovie dello Stato e' denominato ente, la provincia autonoma di Bolzano e' denominata provincia ed il comitato di cui al comma 2 e' denominato comitato.
Nel comitato sono rappresentati l'ente e la provincia; questa e' rappresentata da tre membri del consiglio provinciale, eletti dal consiglio stesso ai sensi dell'art. 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.