Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1.
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, Corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Art
2.
Nulla 6 innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti e organismi a carattere nazionale ed interregionale.
Art
3.
Tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi quelli del Corpo forestale, esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti all'Amministrazione regionale. Restano alle dipendenze dello Stato gli Ispettorati per la alimentazione operanti nel territorio della Regione e lo Istituto sperimentale talassografico di Trieste, i quali tuttavia, a richiesta dell'Amministrazione regionale, sono tenuti ad adempiere compiti a questa attribuiti.
Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, puo' essere riconosciuta, con decreto del Commissario del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Relativamente alle materie trasferite alla Regione a norme e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, cessa nel territorio della Regione stessa, la competenza dell'Ispettorato compartimentale agrario di Venezia, dell'Ispettorato regionale delle foreste di Padova, dell'Istituto per l'incremento ippico di Ferrara.
Art
4.
I certificati fitopatologici, rilasciati dagli uffici trasferiti alla Regione a norma dell'art. 1, sono equiparati, ad ogni effetto, ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso il quale la Regione depositera' le firme dei funzionari autorizzati al rilascio.
Gli Osservatori per le malattie delle piante di Gorizia e di Trieste, pur essendo trasferiti all'Amministrazione regionale, continueranno a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.
Art
5.
Le disposizioni, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e seguenti, e le altre norme di favore in materia di agricoltura e foreste riguardanti la Venezia Giulia vengono estese a tutto il territorio della Regione.
Art
6.
Per i provvedimenti di concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica o disposti a sostegno di iniziative di operatori agricoli della Regione, gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli adempimenti sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potra' provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla Regione a norma della presente legge.
Sulle domande, invece, in ordine alle quali non sia ancora intervenuto l'atto di impegno alla data di entrata in vigore della presente legge, la decisione spetta alla Regione.
I fondi, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha assegnato ad organi che, a norma del presente decreto, vengono trasferiti alla Regione, e sul quali non siano ancora intervenuti impegni formali, si intendono assegnati alla Regione.
Art
7.
Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale del Magistrato alle acque di Venezia, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli Uffici del genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.