DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. 1116 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici

Coming into Force23 Ottobre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/10/08/065U1116/CONSOLIDATED/19760303
Published date08 Ottobre 1965
Enactment Date26 Agosto 1965
Official Gazette PublicationGU n.253 del 08-10-1965
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, Corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art 2.

Nulla 6 innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti e organismi a carattere nazionale ed interregionale.

Art 3.

Tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi quelli del Corpo forestale, esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti all'Amministrazione regionale. Restano alle dipendenze dello Stato gli Ispettorati per la alimentazione operanti nel territorio della Regione e lo Istituto sperimentale talassografico di Trieste, i quali tuttavia, a richiesta dell'Amministrazione regionale, sono tenuti ad adempiere compiti a questa attribuiti.

Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, puo' essere riconosciuta, con decreto del Commissario del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Relativamente alle materie trasferite alla Regione a norme e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, cessa nel territorio della Regione stessa, la competenza dell'Ispettorato compartimentale agrario di Venezia, dell'Ispettorato regionale delle foreste di Padova, dell'Istituto per l'incremento ippico di Ferrara.

Art 4.

I certificati fitopatologici, rilasciati dagli uffici trasferiti alla Regione a norma dell'art. 1, sono equiparati, ad ogni effetto, ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso il quale la Regione depositera' le firme dei funzionari autorizzati al rilascio.

Gli Osservatori per le malattie delle piante di Gorizia e di Trieste, pur essendo trasferiti all'Amministrazione regionale, continueranno a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

Art 5.

Le disposizioni, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e seguenti, e le altre norme di favore in materia di agricoltura e foreste riguardanti la Venezia Giulia vengono estese a tutto il territorio della Regione.

Art 6.

Per i provvedimenti di concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica o disposti a sostegno di iniziative di operatori agricoli della Regione, gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli adempimenti sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potra' provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla Regione a norma della presente legge.

Sulle domande, invece, in ordine alle quali non sia ancora intervenuto l'atto di impegno alla data di entrata in vigore della presente legge, la decisione spetta alla Regione.

I fondi, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha assegnato ad organi che, a norma del presente decreto, vengono trasferiti alla Regione, e sul quali non siano ancora intervenuti impegni formali, si intendono assegnati alla Regione.

Art 7.

Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale del Magistrato alle acque di Venezia, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli Uffici del genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO
Art 8.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di industria e commercio, artigianato, mercati e fiere, acque minerali e termali, miniere cave e torbiere, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art 9.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono tenute a svolgere i compiti loro demandati dal Ministero dell'industria e del commercio per esigenze statali.

Relativamente all'esercizio di tali attribuzioni i poteri di vigilanza continuano ad essere esercitati dal Ministero stesso.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvedono ad inviare, per conoscenza, al Ministero dell'industria e del commercio copia dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e, mensilmente, gli elenchi delle deliberazioni da esse adottate.

Art 10.

L'aliquota dell'imposta camerale, da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, e' stabilita dalla Regione entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

Art 11.

I provvedimenti concernenti le fiere, mostre e esposizioni aventi carattere interregionale, nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio della Regione sono adottati dal Ministero dell'industria e del commercio, sentita l'Amministrazione regionale.

Degli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale o internazionale, di cui al precedente comma, fa parte un rappresentante della Regione.

Art 12.

Nulla e' innovato per quanto riguarda l'ordinamento le attribuzioni degli UPIC e dell'Ufficio circondariale industria e commercio di Pordenone, degli Uffici metrici di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, nonche' per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni del Distretto minerario di Trieste.

La Regione puo' tuttavia avvalersi dei suddetti uffici per l'esercizio delle proprie competenze.

Art 13.

Nulla e' innovato per quanto riguarda le attribuzioni degli organi statali in ordine agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare, agli impianti concernenti oleodotti, metanodotti, raffinazione, esercizio di depositi di olii minerali, impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti e di depositi di bombole di gas di petrolio liquefatti ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 e della legge 7 maggio 1965, n. 460.

Art 14.

La Commissione regionale per l'artigianato trasmette ogni semestre al Ministero dell'industria e del commercio, per la trattazione e l'esame dei problemi che interessano l'artigianato nazionale nel suo complesso, una relazione sulla situazione dell'artigianato nella Regione, sull'andamento produttivo, sullo smercio dei prodotti e sui mezzi idonei al raggiungimento di una maggiore produttivita'.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ED ISTITUZIONI RICREATIVE E SPORTIVE
Art 15.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art 16.

Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le...

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