La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal prefetto della Provincia quando trattasi di depositi con capacita' non superiore a 3.000 metri cubi.
LEGGE 7 maggio 1965, n. 460 - Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali
Coming into Force | 06 Giugno 1965 |
Published date | 22 Maggio 1965 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1965/05/22/065U0460/CONSOLIDATED/20091214 |
Enactment Date | 07 Maggio 1965 |
Official Gazette Publication | GU n.128 del 22-05-1965 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'art. 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre Amministrazioni eventualmente interessate, nonche' della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale.
Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della Commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco ed il capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonche' le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di oli minerali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - TAVIANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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