DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2000, n. 296 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti

Coming into Force07 Novembre 2000
Published date23 Ottobre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/10/23/000G0348/ORIGINAL
Enactment Date11 Settembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.248 del 23-10-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, in materia di comunicazioni e trasporti;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto.

  2. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato.

  3. La regione siciliana esercita, altresi', ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

  4. Nel caso in cui la regione siciliana ometta di compiere atti relativi all'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 2, compromettendo con tale omissione gli interessi unitari dello Stato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, il compimento degli stessi in sostituzione dell'amministrazione regionale.".

Art 2.
  1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. - 1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione siciliana in forza dell'articolo 1 passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:

    1. la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870;

    2. gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.

  2. Il trasferimento alla regione siciliana degli uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi beni mobili, arredi e attrezzature.".

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' i rappresentanti del Ministero delle finanze, mediante appositi verbali redatti con i rappresentanti della Regione siciliana, provvedono alla consegna di tutti i beni di cui all'articolo 2 del...

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