Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, della marina mercantile, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: Art. 1.
L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e' sostituito dal seguente:
"La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'art. 20 ed in relazione all'art. 17, lettera a), dello statuto".
Art
2.
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e' sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'articolo precedente passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:
la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1968, n. 428;
gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.
Per l'esercizio delle attribuzioni degli uffici suelencati non trasferite alla regione siciliana a norma del presente decreto lo Stato continua ad avvalersi degli uffici medesimi.
Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.
L'amministrazione regionale ha facolta' di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti alla regione; uguale facolta' ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e...