DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1113 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti

Coming into Force01 Aprile 1954
Enactment Date17 Dicembre 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/03/17/053U1113/CONSOLIDATED/20001023
Published date17 Marzo 1954
Official Gazette PublicationGU n.63 del 17-03-1954
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni, per la marina mercantile, per la difesa e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

La Regione siciliana svolge nell'ambito del proprio territorio, per quanto concerne i trasporti, di qualsiasi genere, di interesse regionale, le attribuzioni del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione stessa, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Art 1.

La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'art. 20 ed in relazione all'art. 17, lettera a), dello statuto.

Art 1.

((1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto.

  1. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato.

  2. La regione siciliana esercita, altresi', ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

  3. Nel caso in cui la regione siciliana ometta di compiere atti relativi all'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 2, compromettendo con tale omissione gli interessi unitari dello Stato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, il compimento degli stessi in sostituzione dell'amministrazione regionale.))

Art 2.

Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione in materia di trasporti di interesse regionale in concessione, l'Amministrazione regionale si avvale degli uffici periferici dell'Amministrazione dei trasporti, esistenti nella Regione siciliana, fino a quando non avra' diversamente provveduto.

Art 2.

((Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'articolo precedente passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:

la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1968, n. 428;

gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.

Per l'esercizio delle attribuzioni degli uffici suelencati non trasferite alla regione siciliana a norma del presente decreto lo Stato continua ad avvalersi degli uffici medesimi.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.

L'amministrazione regionale ha facolta' di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti alla regione; uguale facolta' ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nelle ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, e' trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del presente comma e' fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio)).

Art 2.

((1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione siciliana in forza dell'articolo 1 passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:

  1. la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870;

  2. gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.

  1. Il trasferimento alla regione siciliana degli uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi beni mobili, arredi e attrezzature.))

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

1. Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'Amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite dal comma 2 dell'articolo 1 ed in particolare allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da due funzionari designati dal presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal presidente della regione. Le determinazioni del comitato sono comunicate agli organi competenti dello Stato e della regione siciliana.

Art 2 ter.

Art. 2-ter.

((1. Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne le...

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